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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25168/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha confermato colpevole per i reati previsti dagli artt. 8 e 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e lo ha condannato a due anni di reclusione (rito abbreviato). I motivi di ricorso sono: 1) carenza di motivazione sul capo B (art. 10), in quanto la Corte di appello avrebbe indebitamente utilizzato o comunque valutato dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria o un verbale della Guardia di Finanza che sarebbero inutilizzabili ai sensi dell'art. 220 disp. att. c.p.p. o, comunque, degli artt. 63 e 64 c.p.p.; 2) motivazione apparente in relazione alla denuncia di furto prodotta in appello (documentazione fiscale), che non sarebbe stata adeguatamente valutata e che, se considerata, inciderebbe sul dolo specifico; 3) motivazione manifestamente carente e illogica circa il diniego di pene sostitutive (lavoro di pubblica utilità), posto che la Corte di appello avrebbe giustificato il rifiuto solo con il richiamo ai precedenti penali dell'imputato, senza valutare natura, numero ed epoca degli stessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e fondato il terzo. In particolare: - Ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria non siano state utilizzate per formare il giudizio di colpevolezza sul capo B e quindi l'eccezione di inutilizzabilità non era sorretta da interesse; - Ha ritenuto adeguata la valutazione sulla denuncia di furto, osservando che il documento prodotto attiene solo a un veicolo e non comprova la presenza della documentazione fiscale al suo interno; - Ha invece annullato la decisione limitatamente al diniego delle pene sostitutive, perché la motivazione del diniego si è limitata a richiamare i precedenti penali senza valutare la natura, il numero e l'epoca degli stessi, come richiesto dall'orientamento di legittimità dopo il d.lgs. 10/10/2022 n. 150. Perciò la sentenza impugnata è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma unicamente sulla questione della sostituzione della pena; il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 8)

    Articolo considerato nel capo A della sentenza di merito; la Corte di Cassazione non ha rilevato vizi di motivazione su questo capo, ritenendo mancanti gli argomenti di impugnazione specifici.

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 10)

    Articolo relativo al capo B contestato; la Corte di Cassazione ha ritenuto che le censure su inutilizzabilità delle dichiarazioni fossero prive di interesse poiché tali dichiarazioni non hanno avuto rilievo decisivo nella condanna.

  • Art. 220 disp. att. c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; la Corte ha osservato che la presunta utilizzazione non risulta e quindi l'eccezione non è fondata per mancanza di interesse.

  • Artt. 63 e 64 c.p.p.

    Invocati dal ricorrente come norme sulla prova e sulle dichiarazioni rese all'autorità; la Corte ha ritenuto che, anche se richiamati, tali presupposti non emergono come utilizzati ai fini della condanna sul capo B.

  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Normativa riformatrice delle pene sostitutive richiamata dalla Corte: dopo tali modifiche il giudice non può negare automaticamente le pene sostitutive facendo esclusivo richiamo ai precedenti penali, ma deve valutare natura, numero ed epoca dei precedenti e fornire motivazione adeguata.

  • Giurisprudenza, Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024 (Peluso, Rv. 287348)

    Precedente citato come indirizzo consolidato: conferma il principio secondo cui la prognosi negativa circa l'adempimento delle prescrizioni per l'applicazione delle pene sostitutive non può fondarsi esclusivamente sui precedenti penali senza ulteriore specificazione.

Massime di principio

  • Se la parte impugna l'utilizzo di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, è necessario dimostrare che tali dichiarazioni siano state effettivamente utilizzate come base decisiva della condanna; altrimenti manca interesse a censurare la loro utilizzabilità in Cassazione.
  • Documenti prodotti in appello per giustificare comportamenti dell'imputato (es. denuncia di furto) devono avere un collegamento diretto e probante con la questione sostanziale (es. prova dell'effettiva presenza della documentazione oggetto del reato) per poter influenzare la valutazione del dolo o l'esito del giudizio.
  • In tema di pene sostitutive per pene detentive brevi, dopo il d.lgs. n. 150/2022 il giudice deve motivare la prognosi rispetto all'adempimento delle prescrizioni con riferimento non solo all'esistenza di precedenti penali, ma anche alla loro natura, al numero e all'epoca; il mero richiamo ai precedenti è insufficiente e può determinare annullamento con rinvio.
  • La Cassazione può accogliere parzialmente il ricorso annullando solo la parte della decisione affetta da vizio di motivazione e rinviando la restante controversia alla Corte di merito per nuovo esame.
  • Nel formulare impugnazioni in Cassazione è essenziale specificare quali elementi di fatto o di diritto sarebbero idonei a mutare la decisione, evitando censure generiche o non collegate concretamente al contenuto della sentenza impugnata.

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