Cassazione Penale, Sentenza n. 1856/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riconoscimento di un equo indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione derivante da ordinanza cautelare (poi sostituita con arresti domiciliari) emessa in relazione a più delitti contro la pubblica amministrazione (tra cui corruzione e turbative) per i quali la ricorrente è stata in primo grado assolta per insussistenza del fatto; la Corte d'appello di Roma aveva rigettato l'istanza ritenendo che la richiedente avesse dato causa o concorso a dar causa all'adozione e al mantenimento della misura con condotte gravemente colpose e sinergiche con l'intervento dell'autorità. In cassazione si contestava la valutazione della colpa grave, la presunta contraddittorietà logica delle censure (anche rispetto a messaggi, frequentazioni e attività procedurali) e un presunto contrasto tra l'art. 314 c.p.p. e l'art. 5 CEDU.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte di Cassazione ha confermato che la normativa nazionale (art. 314 e ss. c.p.p.) è compatibile con l'art. 5 CEDU e che l'indennizzo è subordinato all'assenza di dolo o colpa grave del richiedente. Ha ritenuto infondati i motivi di ricorso: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, con valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità, la sussistenza di colpa grave della ricorrente e il nesso sinergico con l'intervento dell'autorità, anche sulla base di condotte extraprocedimentali (irregolarità nelle procedure di affidamento, familiarità con soggetti coinvolti, comunicazioni successive agli affidamenti). La Corte ha inoltre escluso che l'assoluzione penale comporti automaticamente il diritto all'indennizzo quando non sia emersa l'assenza ab initio dei presupposti per la misura. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali; non è stata riconosciuta la rifusione delle spese al Ministero resistente per genericità della memoria depositata.
Norme richiamate
Riconosce il diritto all'equo indennizzo per custodia cautelare che si sia rivelata ingiusta; tuttavia il diritto è escluso se l'adozione o il mantenimento della misura siano riconducibili a dolo o colpa grave dell'istante. La colpa grave può consistere in comportamenti extraprocedimentali o processuali che, valutati ex ante, risultino sinergici con l'intervento dell'autorità.
art. 5 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Garantisce il diritto alla libertà e alla sicurezza e prevede il diritto alla riparazione per detenzione in violazione dell'articolo. La Corte ha ritenuto che la disciplina nazionale (art. 314 c.p.p.) sia compatibile con l'art. 5 CEDU perché consente un rimedio equivalente e addirittura un ristoro anche per detenzioni formalmente legittime ma sostanzialmente ingiuste, entro i limiti previsti dalla legge nazionale.
Norma che disciplina i presupposti della misura cautelare (richiede gravi indizi di colpevolezza). La sentenza osserva che, pur essendo necessaria la prova di gravi indizi per adottare una cautela, la valutazione della colpa grave ai fini dell'indennizzo è autonoma e può basarsi anche su condotte non idonee a fondare di per sé un reato ma che abbiano creato la falsa apparenza della sussistenza del fatto.
Massime di principio
- L'assoluzione penale non comporta automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta ex ante la condotta del richiedente e il nesso causale rispetto all'intervento dell'autorità.
- La 'colpa grave' ai sensi dell'art. 314 c.p.p. può consistere in comportamenti extraprocedimentali o processuali (es. frequentazioni ambigue, interventi nelle procedure, comunicazioni rilevanti) che, pur non integrando necessariamente reato, sono tali da avere concorso a creare la falsa apparenza di responsabilità penale.
- Nella valutazione della causa ostativa il giudice del ristoro compie un apprezzamento autonomo e preventivo (ex ante) rispetto a quello penale: non si giudica la sussistenza del reato ma la rilevanza della condotta del richiedente nel determinare la misura cautelare.
- La normativa italiana sull'indennizzo per ingiusta detenzione è compatibile con l'art. 5 CEDU; lo Stato può prevedere limiti (es. esclusione per dolo o colpa grave) purché siano ragionevoli e motivati.
- Per chi richiede l'indennizzo è importante documentare e confutare specificamente le condotte che l'autorità ha ritenuto sinergiche con l'adozione/ilt mantenimento della misura: la difesa deve concentrarsi sul rompere il nesso causale e dimostrare l'assenza di comportamenti gravemente colposi o dolosi.
- Il fatto che altri coindagati abbiano ottenuto l'indennizzo non obbliga automaticamente lo stesso esito per tutti: la valutazione è individuale e fondata sulla condotta specifica del richiedente e sul suo ruolo rispetto alle vicende che hanno portato alla misura cautelare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1846/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1847/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1848/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1849/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1851/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1852/2024 del 16/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →