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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23096/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Genova, ex art. 444 c.p.p., alla pena concordata di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione e 206 euro di multa per tentata rapina impropria. Con il ricorso per cassazione, deduceva violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che il giudice, nell'escludere la sussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., aveva trascurato che gli atti compiuti non erano diretti in modo inequivoco a realizzare una rapina; secondo la difesa, la condotta sarebbe stata piuttosto riconducibile a un tentativo di furto, anche in ragione della blanda violenza esercitata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel patteggiamento, l'impugnazione sia consentita solo nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non era scrutinabile perché la sentenza conteneva una motivazione sufficiente, e comunque non emergeva ictu oculi una causa di non punibilità. Anche la censura sulla qualificazione giuridica è stata ritenuta non ammissibile, perché non ricorreva un errore manifesto: la difesa aveva ammesso l'uso di violenza, e non aveva contestato la grave minaccia nei confronti dell'addetto alla vigilanza. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.

    la sentenza è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 129 c.p.p.

    sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    il controllo del giudice di legittimità sulla mancata applicazione dell'art. 129 è ammesso solo se dal testo della sentenza risulti evidente una causa di non punibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen.

    l'impugnazione è dichiarata inammissibile perché proposta fuori dai limiti consentiti per il patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente l’impugnazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»

    nei casi di applicazione della pena su richiesta le censure sono tassative e non possono estendersi oltre i motivi espressamente previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ... della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi precluse doglianze estranee a tali limiti.
  • La mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. può essere censurata in cassazione solo quando la causa di non punibilità risulti in modo immediato e manifesto dal testo della sentenza; non è sufficiente una diversa lettura dei fatti proposta dalla difesa.
  • La qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione, nel patteggiamento, solo se l'errore è manifesto e la qualificazione adottata è palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
  • Quando la difesa ammette gli elementi essenziali della violenza o minaccia contestata, la censura che mira a riqualificare la condotta come fatto meno grave incontra un ostacolo ulteriore alla configurabilità dell'errore manifesto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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