Cassazione Penale, Sentenza n. 15750/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre censure: 1) omissione nella decisione della Corte territoriale della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) per escutere i testi Ceroni e Genuva e i dipendenti che avrebbero ricevuto denaro nel periodo 2008-2010; 2) vizio di motivazione rispetto alla dedotta errata valutazione della circostanza che la mancata tracciabilità dei pagamenti avrebbe consentito un risparmio fiscale e previdenziale; 3) vizio di motivazione in relazione alla negazione della tesi difensiva secondo cui la somma di euro 46.174 sarebbe stata impiegata per pagamenti di retribuzioni in contanti e assegni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e non dimostrata la necessità positiva della rinnovazione dell'istruttoria o la decisività delle prove omesse; ha confermato la valutazione dei giudici di merito che i documenti prodotti (prime note/bozze) erano privi di data certa e non potevano comprovare la destinazione delle somme al pagamento degli stipendi, mentre esiste prova che i pagamenti delle fatture avvennero in contanti o assegni e che una parte dei proventi (circa euro 46.174,02) risultò non tracciabile e non giustificata. Per legge la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e, per profili di colpa nell'impugnazione, al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00. Di fatto la sentenza d'appello (che aveva parzialmente riformato il primo grado declarando la prescrizione per uno dei reati ma confermando la responsabilità per la bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alle somme distratte) resta efficace: il ricorso non ottiene rinnovazione del giudizio in Cassazione.
Norme richiamate
Regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; richiede la dimostrazione della necessità del mezzo di prova da assumere per superare la presunzione di completezza del compendio probatorio; nel caso di rinnovazione ex officio la necessità deve essere assoluta.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione relativi a motivazione e valutazione delle prove; la Corte richiama che la censura sulla mancata rinnovazione può tradursi in vizio di motivazione o essere rilevata ai sensi di questa norma solo in casi specifici (prove sopravvenute o scoperte).
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (convertito dalla legge 18/12/2020, n.176)
Prevede la possibilità di trattare il ricorso in Cassazione senza l'intervento delle parti, consentendo conclusioni per iscritto; la Corte ha applicato tale procedura per la trattazione del ricorso.
Stabilisce le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, compresa la condanna alle spese e la possibile ammenda; la Corte ha applicato questa norma per la condanna alle spese e all'ammenda di Euro 3.000,00.
art. 217 l.f. (art. 217, comma 1, n.4 e comma 2 legge fallimentare)
Norme concernenti i reati fallimentari (tra cui la bancarotta fraudolenta e le fattispecie collegate); la Corte d'appello aveva dichiarato la prescrizione per una delle fattispecie richiamate ma aveva confermato la responsabilità per la distrazione di somme non giustificate.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello richiede la dimostrazione concreta e positiva della necessità delle prove indicate: argomentazioni generiche non sono sufficienti.
- In Cassazione le censure di genericità o prive di indicazione sulla decisività dell'elemento omesso vengono dichiarate inammissibili: bisogna spiegare come e perché la prova omessa avrebbe inciso sulla decisione.
- Documenti non muniti di data certa o qualificati come bozze e prodotti tardivamente (solo in giudizio) hanno scarso valore probatorio nei procedimenti fallimentari e non bastano a confutare una ricostruzione accusatoria basata su elementi concreti.
- La motivazione del giudice d'appello non deve necessariamente replicare punto per punto ogni richiesta di rinnovazione se dal complesso motivazionale emerge chiaramente che esistono elementi sufficienti per decidere.
- Quando la contestazione verte sulla destinazione di somme (es. pagamento stipendi) occorre fornire collegamenti probatori specifici (tracciabilità , ricevute, riscontri documentali) per dimostrare la destinazione alternativa rispetto all'accusa.
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