Cassazione Penale, Ordinanza n. 26757/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto corretta la conferma delle statuizioni civili da parte della Corte di appello, perché sorretta da una motivazione non censurabile in sede di legittimità e conforme ai principi delle Sezioni Unite richiamati in sentenza.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso avverso la decisione della Corte di appello che, dopo la dichiarazione di prescrizione del reato, aveva comunque confermato le statuizioni civili. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione svolta dal giudice di merito sia in ordine agli effetti della prescrizione sul capo penale, sia in ordine alle conseguenze civili della condanna. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano privi di concreta specificità e meramente reiterativi, perché non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata e tendevano sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, operazione estranea al giudizio di legittimità. È stato inoltre osservato che la Corte territoriale aveva correttamente ricostruito la condotta, il danno causalmente collegato e le conseguenti statuizioni sulle spese, applicando i principi delle Sezioni Unite in tema di statuizioni civili dopo l'estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Non espressamente citato nel testo fornito; non incluso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte o comunque generiche, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando la censura è indeterminata, ma anche quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in una nuova valutazione delle prove o in una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo la deduzione di specifici e decisivi travisamenti della prova.
- In caso di prescrizione del reato, la conferma delle statuizioni civili è legittima se il giudice di merito ha specificamente ricostruito la condotta, il danno causalmente collegato e le ragioni della soccombenza, applicando correttamente i principi di diritto rilevanti.
- Le statuizioni sulle spese civili e processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente quando il ricorso è inammissibile e le statuizioni civili vengono confermate.
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