Cassazione Penale, Ordinanza n. 39300/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze ripetitive di questioni già vagliate e disattese in appello con motivazione giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18/04/2025. Dal testo emerge solo che i motivi di impugnazione erano meramente riproduttivi di censure già dedotte in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette e non manifestamente illogiche. L'unico passaggio specificamente richiamato dalla Corte di cassazione riguarda l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; non sono però indicati in modo espresso il fatto storico, il capo di imputazione e il reato contestato.
Norme richiamate
La Corte richiama l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dando atto che sul punto il giudice di merito aveva già fornito una motivazione corretta e non illogica.
La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze economiche previste dalla norma, cioè la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta e priva di manifesta illogicità.
- La Corte di cassazione non rivaluta nel merito le questioni già decise dal giudice di appello se la censura non evidenzia specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, resiste al sindacato di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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