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Sentenza

Sentenza del 15/12/2021 n. 40145 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava a C.G. la corresponsabilità, in solido con l'importatore, per inesatta dichiarazione del valore della merce importata. Il rilievo amministrativo era fondato su discordanze significative tra il valore dichiarato e valori risultanti dalla banca dati MERCE/COGNOS per merci similari; la Dogana ritenne che lo spedizioniere avesse fornito o dovesse ragionevolmente conoscere l'erroneità dei dati/documenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di C.G. confermando la sentenza della CTR che aveva ritenuto assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione circa la conoscenza o la conoscibilità, da parte dello spedizioniere rappresentante diretto, dell'inesattezza dei dati. È stato ribadito il principio secondo cui lo spedizioniere diretto è normalmente esente da responsabilità, salvo che l'Amministrazione provi che egli abbia fornito dati/documenti inesatti e che ne conoscesse o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità; una volta assolto tale onere, sullo spedizioniere grava l'onere di provare di aver usato la massima diligenza professionale. Sono state inoltre respinte le censure sulla violazione del contraddittorio per carenza di prova del pregiudizio. Spese a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario), art. 201, par. 3

    Quando una dichiarazione in dogana ... le persone che hanno fornito detti dati ... e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori ...

    La Corte interpreta questa disposizione come base per ritenere responsabile anche lo spedizioniere diretto qualora abbia fornito dati/documenti necessari alla dichiarazione e ne conoscesse o avrebbe dovuto conoscere l'erroneità.

  • L. n. 213/2000, art. 2, commi 6 e 7

    Applicata insieme all'art. 201 CDC; stabilisce che gli spedizionieri rispondono solidalmente se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza dell'erroneità dei dati o dell'inidoneità dei documenti.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1

    Principio trasferimento di competenze: dopo il trasferimento, l'Agenzia delle Dogane è il soggetto legittimato passivo nel contenzioso tributario; non è legittimo evocare il Ministero.

  • D.Lgs. 472/1997, art. 10

    Norma penale/civile che prevede responsabilità in luogo dell'autore materiale se la violazione è determinata con violenza, minaccia o inducendo in errore incolpevole; la Corte la ritiene inconferente nel caso di spedizioniere che depositi documenti forniti dall'importatore senza elementi di forza o inganno.

  • D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11

    Richiamato in tema di procedimento amministrativo e contraddittorio: il sistema previgente prevedeva un ricorso gerarchico/contraddittorio che garantiva l'audizione preventiva; la Corte ricostruisce la rilevanza del contraddittorio e le modifiche intervenute nel tempo.

  • Regolamento (CE) n. 450/2008 e art. 244 del Codice Doganale

    Richiami in tema di garanzie procedurali e sospensione dell'esecuzione: la Corte UE stabilisce che il contraddittorio è principio fondamentale ma che la normativa nazionale può disciplinarne le modalità purché garantisca effettività ed equivalenza.

  • Diritto interno civile, art. 1176 c.c., comma 2

    Criterio della diligenza richiesta allo spedizioniere: allo spedizioniere è richiesto l'uso della massima diligenza professionale in relazione all'incarico per dimostrare l'esimente.

  • Normativa/strumento amministrativo: banca dati MERCE/COGNOS

    Non è norma formale ma è considerata fonte di dati oggettivi che può consentire all'Amministrazione deduzioni presuntive circa l'incongruità del valore dichiarato e quindi contribuire a soddisfare l'onere probatorio.

Massime di principio

  • Spedizioniere rappresentante diretto: di regola non è responsabile in solido per i tributi derivanti da una dichiarazione predisposta dall'importatore; diventa corresponsabile solo se l'Amministrazione prova che egli ha fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione e che conosceva o avrebbe dovuto conoscere la loro erroneità.
  • Onere probatorio: grava sull'Amministrazione dimostrare, anche tramite presunzioni fondate su elementi oggettivi e specifici (es. scostamenti significativi da banche dati come MERCE/COGNOS), la fornitura da parte dello spedizioniere di dati inesatti e la relativa conoscibilità; una volta adempiuto tale onere, lo spedizioniere deve provare di aver adottato la massima diligenza professionale.
  • Contraddittorio amministrativo: il mancato contraddittorio preventivo non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto doganale; l'irregolarità rileva solo se ha concreti effetti pregiudizievoli sul diritto di difesa e avrebbe potuto determinare un risultato diverso.
  • Uso delle banche dati e presunzioni: rilevanti scostamenti tra valori dichiarati e valori medi rilevabili da banche dati possono costituire elemento probatorio valido per l'Amministrazione, purché l'accertamento sia basato su elementi oggettivi e specifici.
  • Ricorsi e legittimazione: nelle controversie tributario-doganali, l'Amministrazione legittimata è l'Agenzia delle Dogane (non il Ministero) dopo il trasferimento di competenze; citare soggetti non legittimati rende la domanda inammissibile in quella parte.
  • Difesa dello spedizioniere: per ottenere esonero è necessario documentare fatti concreti e specifici che dimostrino la correttezza della condotta professionale e l'impossibilità di conoscere l'errore nei documenti forniti dall'importatore.
  • Inapplicabilità automatica di norme penali/di responsabilità sostitutiva: richiedono fattispecie concrete (es. violenza, minaccia o induzione in errore) e non si applicano automaticamente al semplice fatto che i documenti siano stati forniti dall'importatore.

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