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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05053/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione è rimasta ferma; la questione devoluta riguardava solo il vizio di motivazione sulla recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. In cassazione il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva contestata, sostenendo in sostanza che la Corte di appello non avrebbe dovuto applicare l'aggravante. La Corte di legittimità ha però rilevato che il motivo era totalmente generico, perché si risolveva in affermazioni apodittiche senza indicare elementi specifici idonei a escludere la recidiva; ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva comunque motivato in modo logico, coerente e puntuale.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    indicato come reato oggetto della sentenza impugnata, cioè evasione

  • recidiva

    la censura riguardava l'applicazione dell'aggravante, ma il motivo è stato ritenuto generico e quindi non scrutinabile nel merito

  • Cassa delle ammende

    destinataria della somma di euro 3.000 quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione deve confrontarsi in modo specifico con la decisione impugnata; mere affermazioni apodittiche o generiche non consentono il controllo di cassazione.
  • La censura contro l'applicazione della recidiva deve indicare quali elementi concreti avrebbero imposto di escluderla; in mancanza di specificità il ricorso è inammissibile.
  • Se la motivazione della sentenza di merito risulta logica, coerente e puntuale, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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