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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17212/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto il reclamo del pubblico ministero avverso la precedente concessione di permessi premio al detenuto. Le censure principali: presunta violazione del principio di intangibilità del giudicato e dell'art. 597 c.p.p. per eccesso del devolutum; uso indebito dei criteri di cui all'art. 4-bis (1-bis) ord. pen. pur con pena non ricadente nella prima fascia; mancata valutazione e bilanciamento degli elementi favorevoli del percorso intramurario (ritenuta manifestamente illogica la motivazione che ha dato rilievo alla condanna del figlio e ad un procedimento penale recente - "operazione Hybris"); violazione del divieto di regressione trattamentale; omissione nell'attivare poteri istruttori d'ufficio in ordine alla richiesta del Procuratore generale (art. 666, c.5 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittimo che il Tribunale di sorveglianza, investito dal reclamo del pubblico ministero, abbia riesaminato complessivamente i presupposti di cui all'art. 30-ter ord. pen. (regolare condotta, assenza di pericolosità sociale, funzionalità del beneficio) e abbia valutato, in chiave prognostica e sul piano attuale, gli elementi di novità (procedimento Hybris, condanna del figlio) come indici convergenti sull'attualità e potenziale ripristino di collegamenti con la cosca Molè. La Corte ha escluso violazioni di legge (art. 597 c.p.p., artt. 30-ter, 4-bis) e ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e non manifestamente illogica; ha inoltre ritenuto non decisive le contestazioni relative alla mancata istruttoria aggiuntiva e alla condotta risarcitoria. Ricorrente condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 30-ter, Ord. Pen.

    Fondamento del giudizio concessorio dei permessi premio: il giudice deve accertare contemporaneamente regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del beneficio al reinserimento; valutazione prognostica, attuale e complessiva delle condizioni del detenuto.

  • art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. Pen.

    Non applicato in modo automatico come parametro diretto al caso dei permessi premio; tuttavia i fatti e le informazioni concernenti la operatività di un sodalizio mafioso sono rilevanti come indicatori ai fini del giudizio prognostico sull'assenza di pericolosità sociale.

  • art. 4-bis, comma 1-ter, Ord. Pen.

    Richiamato come riferimento ai diversi parametri di valutazione per categorie di 'ostativi', ma la Corte ha chiarito che il giudizio sui permessi deve comunque essere attuale e concreto, valutando elementi di collegamento e rischio di ripristino.

  • art. 597, Cod. Proc. Pen.

    Il Tribunale di sorveglianza, investito da reclamo del pubblico ministero, non ha violato i limiti del devolutum: il reclamo legittima la verifica complessiva dei presupposti di cui all'art. 30-ter e non comporta l'intangibilità del provvedimento gravato.

  • art. 666, comma 5, Cod. Proc. Pen.

    La richiesta di ulteriori accertamenti formulata in udienza non impone automaticamente l'attivazione di poteri istruttori se il giudice ritiene che gli elementi disponibili siano sufficienti per il giudizio prognostico; il rifiuto di ulteriori accertamenti deve comunque essere motivato, ma la mancata esecuzione non è decisiva se non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 616, Cod. Proc. Pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in cassazione.

Massime di principio

  • Se il pubblico ministero propone reclamo avverso la concessione di permessi premio, il giudice del gravame può riesaminare complessivamente i presupposti di cui all'art. 30-ter Ord. Pen.; non vige un'automatica intangibilità del provvedimento originario.
  • Il giudizio sulla concessione di benefici trattamentali ha natura prognostica e deve essere fondato su elementi attuali e complessivi: sviluppi investigativi recenti e condanne in ambito familiare possono costituire indicatori convergenti di rischio, purché valutati nel loro contesto e non come automatismi.
  • L'art. 4-bis (e i relativi commi) non impongono un'applicazione formale uniforme ai permessi premio, ma le circostanze che rilevano per i reati ostativi sono pertinenti come fattori nel bilanciamento della pericolosità sociale.
  • La presenza di atti o informazioni non univoche non esaurisce il dovere del giudice di valutare la affidabilità del detenuto sulla base del complesso degli elementi disponibili; la discrezionalità motivata del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo per vizio di legge o manifesta illogicità.
  • La semplice parentela con soggetti condannati non determina di per sé l'ostatività; tuttavia può essere considerata come indice sintomatico se correlata a elementi concreti sui rapporti e sull'ambiente relazionale.
  • La richiesta di ulteriori accertamenti istruttori (art. 666, c.5 c.p.p.) deve essere valutata dal giudice: l'omissione di nuovi accertamenti non è automaticamente viziante se la decisione si fonda su una motivazione adeguata e sugli elementi disponibili.

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