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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31266/2022 del 19/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per presunta mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69/2005. Il difensore deduceva che la Corte di appello non aveva adeguatamente valutato gli elementi prodotti a dimostrazione dello stabile inserimento del Lazar in Italia (veicolo acquistato il 10/01/2016, contratto di locazione a Latina, contratto di lavoro, domicilio a Velletri con la famiglia, arresti domiciliari disposti dal giudice della convalida). Sosteneva inoltre che la presenza dell'interprete alle udienze non è indice di mancato radicamento e chiedeva che fosse riconosciuta l'operatività del motivo di rifiuto della consegna prevista dall'art. 18-bis, salva verifica autonoma del requisito ultraventennale/quinquennale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi di diritto: il ricorrente contestava in realtà valutazioni di merito e la motivazione della Corte di appello, mentre la legge limita il sindacato di questa Corte ai vizi di legittimità previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 c.p.p. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello, che considerò gli elementi prodotti ambivalenti e insufficienti a provare un radicamento continuativo di almeno cinque anni (si evidenziarono contraddizioni come due contratti di locazione in periodi sovrapposti, la nascita del figlio in Romania senza riporto del cognome del prevenuto, e la necessità dell'interprete alle udienze). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare €3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 22; art. 18-bis richiamato)

    La disciplina è stata richiamata per delimitare l'ambito del ricorso in cassazione: l'art. 22, così come modificato, limita il sindacato della Corte di Cassazione ai vizi di legittimità espressamente indicati, escludendo il riesame di merito e dei vizi di motivazione salvo difetti gravi dell'apparato argomentativo.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (art. 18)

    Ha modificato l'art. 22 della legge n. 69/2005 rendendo più restrittivo il ricorso per cassazione contro le decisioni sulle consegne nell'ambito del mandato di arresto europeo, ammesso solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 c.p.p.

  • codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lettere a), b), c.)

    Indica i soli motivi di legittimità che possono essere invocati in cassazione nella materia: la Corte non può compiere un sindacato di fatto o di merito non ricompreso in tali lettere.

  • codice di procedura penale (art. 616)

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla determinazione equitativa della somma da versare alla cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022; Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020)

    Richiamate per confermare i criteri di valutazione del radicamento in Italia: la residenza rilevante ai fini del rifiuto della consegna richiede un radicamento reale e continuativo, desumibile da indici come legalità della presenza, continuità temporale, collocazione degli interessi familiari/lavorativi, e contributi/fiscali.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro decisioni di consegna nell'ambito del mandato di arresto europeo è limitato ai vizi di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p.; non è consentito un normale riesame di merito o una semplice contestazione della valutazione probatoria.
  • Per ottenere il rifiuto della consegna per "stabile inserimento" (art. 18-bis e giurisprudenza), la difesa deve fornire prove chiare e coerenti di radicamento reale e continuativo: presenza legale in Italia, continuità temporale, lavoro stabile, interessi familiari e fiscali localizzati in Italia, e assenza di contraddizioni documentali.
  • Documenti contraddittori o "parcellizzati" (es. contratti di locazione sovrapposti in luoghi diversi, nascita di figli all'estero senza elementi che dimostrino trasferimento familiare in Italia) indeboliscono la prova del radicamento e possono giustificare la consegna.
  • La presenza di un interprete alle udienze può essere valutata come elemento indicativo di limitata integrazione linguistica e di una presenza non pienamente radicata, se considerata congiuntamente ad altri indici.
  • La motivazione giudiziale deve avere requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; solo la mancanza o la gravità formale di tali requisiti può consentire il sindacato in cassazione.
  • Il ricorso infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla cassa delle ammende), pertanto è consigliabile un'accurata istruzione probatoria prima di proporre impugnazioni su questioni di fatto.

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