Cassazione Penale, Sentenza n. 31270/2022 del 19/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva disposto la consegna (mandato di arresto europeo emesso dall'autorità rumena) e, in alternativa, il riconoscimento in Italia della sentenza di condanna rumena per frode fiscale. Il ricorrente contestava principalmente: 1) violazione dell'art. 7 L. n. 69/2005 e dell'art. 10 d.lgs. n. 161/2010 per presunta mancanza di doppia punibilità (sosteneva che l'evasione accertata in Romania, circa €130.000, fosse al di sotto della soglia italiana allora vigente - €150.000 - e dunque non penalmente rilevante in Italia); 2) carenza istruttoria in ottemperanza al rinvio della Cassazione (mancata acquisizione di dati contabili/quantificazioni che l'autorità rumena non ha fornito senza l'intervento di un perito contabile).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello: non era possibile riconoscere automaticamente la sentenza rumena ai sensi del d.lgs. n. 161/2010 per mancanza di dati specifici sulla quantificazione, ma era applicabile la procedura di consegna ex L. n. 69/2005. In particolare, per i reati tributari l'art. 7, comma 2, L. n. 69/2005 ammette un'interpretazione mitigata della doppia incriminazione (non è necessaria perfetta sovrapponibilità di soglie/denominazioni tributarie). La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha fornito elementi concreti per dimostrare l'insussistenza del requisito del 10% o l'inferiorità degli elementi attivi, e che la soglia di punibilità vigente al momento della decisione era €100.000, superata nel caso di specie. Conseguentemente il provvedimento di consegna e le determinazioni della Corte d'appello sono confermate; il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis
Disciplina dell'esecuzione delle richieste di consegna nell'ambito del mandato d'arresto europeo; se il riconoscimento della sentenza straniera non è possibile, impone di eseguire la consegna richiesta.
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 7 (commi 1 e 2)
Regola la doppia incriminazione per la consegna: il comma 1 richiede che il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale; il comma 2, con riferimento ai reati fiscali/doganali/valutari, mitiga il requisito di perfetta sovrapponibilità delle fattispecie e delle soglie, ammettendo l'assimilabilità tra imposizioni differenti.
Decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, art. 10, comma 1, lett. e
"previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato"
Ai fini del riconoscimento della sentenza di condanna straniera per la sua esecuzione in Italia è necessario che il fatto sia previsto come reato dall'ordinamento nazionale, senza richiedere identità di elementi costitutivi o denominazione.
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 4
Norma italiana che punisce le dichiarazioni infedeli (evasione fiscale) con condizioni e soglie di punibilità; la Corte ha ritenuto individuabile corrispondenza astratta tra la fattispecie rumena e l'art. 4, ma ha valutato che la quantificazione richiesta per applicare integralmente la norma non era acquisita.
Codice di procedura penale, art. 627, comma 3
"il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa"
Il giudice ad quem (di rinvio) è vincolato ai principi di diritto stabiliti dalla sentenza di annullamento della Cassazione; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello si sia uniformata correttamente.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma sui criteri per la liquidazione delle spese processuali: la condanna alle spese è stata disposta a carico del ricorrente.
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5
Adempimenti amministrativi a carico della cancelleria per l'esecuzione delle decisioni in materia di mandato d'arresto europeo; la cancelleria è stata incaricata degli obblighi previsti.
Massime di principio
- Per il mandato d'arresto europeo la doppia incriminazione va valutata in modo sostanziale: non è richiesta identità di denominazione o di elementi costitutivi della fattispecie tra ordinamenti.
- Nei reati tributari l'art. 7, comma 2, L. n. 69/2005 ammette l'assimilabilità tra sistemi fiscali; differenze di soglie o denominazioni non escludono automaticamente la consegna.
- Se il riconoscimento della sentenza straniera ai sensi del d.lgs. n. 161/2010 non è possibile per carenza di informazioni, la procedura di consegna prevista dalla L. n. 69/2005 può comunque essere applicata.
- La mancata produzione da parte dell'autorità di emissione di quantificazioni monetarie può richiedere perizia contabile: tuttavia incombe al ricorrente un onere di allegazione concreto quando dichiara che i dati esistenti dimostrano l'insussistenza dei requisiti richiesti.
- La valutazione della punibilità ai fini della consegna si riferisce alla legge vigente al momento della decisione sulla richiesta di consegna, e il criterio della legge più favorevole non impedisce di valutare la consegna secondo l'art. 7 L. n. 69/2005.
- In sintesi: per difendersi efficacemente in casi simili il soggetto deve, subito dopo il rinvio/istanza, fornire documentazione contabile dettagliata o chiedere la nomina di un esperto per quantificare gli elementi attivi; altrimenti il giudice può legittimamente ritenere sussistente la doppia incriminazione e disporre la consegna.
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