Cassazione Penale, Ordinanza n. 39599/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati oggetto di tre sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che il giudice non avrebbe valorizzato in modo adeguato elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, in particolare l'omogeneità delle violazioni e la prossimità temporale delle condotte, oltre a non avere considerato compiutamente le deduzioni difensive e gli ulteriori indicatori prospettati nell'istanza. La Corte rileva che il giudice di merito ha invece esaminato gli elementi valorizzati dalla difesa e li ha ritenuti, con motivazione plausibile, non idonei a dimostrare l'originaria progettazione unitaria, evidenziando la disomogeneità degli illeciti per modalità, epoca, soggetti concorrenti e, in alcuni casi, per titolo di reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse immune da vizi logici manifesti e sufficientemente argomentata nel negare l'identità del disegno criminoso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma invocata per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati già definitivamente accertati
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
richiamato come parametro del dedotto vizio di violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato come parametro del dedotto vizio di motivazione e come limite del sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 5334 del 1993
richiamo giurisprudenziale riportato nel testo per delimitare il controllo di legittimità sulla motivazione
art. 28659 del 18/05/2017
richiamo giurisprudenziale a Sezioni Unite sull'accertamento dell'identità del disegno criminoso
art. 30977 del 26/06/2019
richiamo giurisprudenziale sul fatto che il dubbio sull'identità del disegno criminoso non basta a fondare il riconoscimento della continuazione
art. 17395 del 24/01/2023
richiamo giurisprudenziale sulla sindacabilità in cassazione delle sole ragioni giuridicamente apprezzabili e sulla manifesta illogicità della motivazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro il diniego di continuazione in sede esecutiva, non è consentita una nuova valutazione del materiale fattuale e degli indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, poiché tale apprezzamento spetta al giudice di merito.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione logicamente e giuridicamente apprezzabile, dell'assenza di manifesta illogicità e della coerenza del ragionamento decisorio rispetto al fine perseguito.
- L'omogeneità delle violazioni e la vicinanza temporale delle condotte sono solo indici potenzialmente rilevanti dell'unicità del disegno criminoso, ma non impongono di per sé il riconoscimento della continuazione se il giudice di merito, con motivazione non illogica, evidenzia elementi di disomogeneità tra i fatti.
- Il riconoscimento della continuazione incide sulla stabilità del giudicato in punto pena; pertanto l'identità del disegno criminoso deve risultare positivamente dimostrata e non può essere affermata per il solo dubbio sulla sua esistenza.
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