Cassazione Penale, Ordinanza n. 30408/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondati tutti i motivi di impugnazione, sia sul profilo della motivazione sia su quello del trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per indebita percezione del reddito di cittadinanza. I motivi dedotti riguardavano: 1) il vizio di motivazione apparente e la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto, sostenendo di non aver indicato nella domanda dati rilevanti, come la sottoposizione a misura cautelare, la titolarità di ditta individuale e il possesso di azioni, perché male informato dall'addetto del CAF e per incolpevole mancata lettura della domanda; 2) la mancata valutazione dell'errore come errore di fatto, anziché di diritto; 3) il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 4) il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 5) il diniego della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 689 del 1981. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché manifestamente infondati, rilevando che la sentenza impugnata conteneva motivazione autonoma e logica, che l'errore dedotto era inescusabile e attinente a requisiti essenziali per il beneficio, che la particolare tenuità era correttamente esclusa per l'importo percepito e la reiterazione della condotta, che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dall'assenza di elementi positivi e dai precedenti penali, e che il diniego della sostituzione della pena era fondato sulla prognosi negativa di adempimento delle prescrizioni.
Norme richiamate
Norma richiamata come base incriminatrice del delitto contestato, in relazione all'omessa indicazione di dati rilevanti nella domanda di accesso al beneficio.
L'errore o l'ignoranza della legge penale non scusano quando sono inescusabili; la Corte ha qualificato l'errore dedotto come errore di diritto, non idoneo a escludere la punibilità.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione dell'importo indebitamente percepito e della reiterazione della condotta mediante due DSU mendaci.
Norma evocata per la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare; il diniego è stato ritenuto corretto alla luce della prognosi negativa sull'adempimento delle prescrizioni.
art. 58, comma 1, l. 689 del 1981
La sostituzione della pena non può essere concessa quando vi siano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato; i precedenti penali sono stati valutati come indice di prognosi negativa.
Richiamato implicitamente nel riferimento alle attenuanti generiche; il loro diniego è legittimo in assenza di elementi positivi meritevoli di speciale benevolenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già proposte in appello e già disattese, quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione autonoma, logica e non apparente.
- In materia di indebita percezione di benefici pubblici, l'omessa o mendace indicazione di dati decisivi per l'accesso al beneficio integra un errore inescusabile quando attiene ai requisiti di legge e non a un mero errore di fatto.
- La buona fede non può essere riconosciuta quando l'imputato reitera la medesima omissione o falsità in più dichiarazioni, perché ciò è sintomatico di una particolare intensità del dolo specifico.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando sia l'entità del profitto o dell'utilità conseguita, sia la reiterazione della condotta fraudolenta.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi di valutazione e la presenza di precedenti penali, senza che sia necessaria un'analitica confutazione di prospettazioni difensive generiche.
- La sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva può essere negata non per il mero dato dei precedenti penali, ma quando questi siano valutati come base di una prognosi negativa sul futuro adempimento delle prescrizioni.
- La motivazione sul diniego della sostituzione della pena è conforme a diritto se il giudice richiama il rischio concreto di inadempimento delle prescrizioni da parte del condannato.
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- Processo penale
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- Impugnazioni
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- indebita percezione di reddito di cittadinanza (art. 7 d.l. n. 4 del 2019)
- esito_imputato
- condanna
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- Particolare tenuità del fatto
Come è indicizzato
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