Cassazione Penale, Sentenza n. 5634/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava la condanna di Manzi per due ipotesi di usura in danno di Moretto Maria Elettra. Il difensore impugnante deduceva: 1) vizio nella valutazione della credibilità della persona offesa (Moretto) e del teste Paduano, che sarebbe stato privo di autonomia rispetto alla p.o.; 2) travisamento della prova e valutazione errata della natura del rapporto (prestito per spirito di liberalità e tentativo di recupero del capitale, non usura), con richiamo a deposizioni di altri testimoni, ad un foglietto manoscritto e ad altri documenti (cambiali, preliminare di vendita, procura) che a suo avviso dimostravano l'assenza di interessi usurari; 3) omissione della prova decisiva indicata dalla difesa, costituita dalla deposizione della madre della p.o. (Collaro Carmela).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha confermato che la corte d'appello aveva adeguatamente valutato la credibilità della persona offesa e aveva indicato riscontri oggettivi (appunto manoscritto che poneva Manzi fra i destinatari di pagamenti a titolo di interessi, preliminare di vendita del locale, procura a vendere rilasciata dalla Moretto, varie cambiali) idonei a corroborare la testimonianza. Ha ritenuto irrilevanti per la qualificazione del rapporto le deposizioni di terzi che avevano prestato denaro senza interessi e ha escluso che l'aver contratto un finanziamento per recuperare il credito escluda la usurarietà. Ha giudicato generico il motivo sulla mancata assunzione della prova testimoniale della madre. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))
Norma richiamata riguardo i motivi di impugnazione per travisamento della prova e valutazione della attendibilità; la Corte sottolinea che i rilievi del ricorrente erano reiterativi e non superavano la valutazione di merito dell'appello.
Richiamato in relazione alla valutazione della persona offesa come teste/parte civile; la Corte ricorda i criteri di verifica della credibilità e dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. d))
Invocato in relazione alla presunta omissione di una prova decisiva; la Corte ha ritenuto il motivo generico per mancanza di specificità su ciò che la prova avrebbe dimostrato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale usata per il riepilogo e la riunificazione dei motivi di ricorso; citata in relazione alla formulazione dei motivi riassunti.
Norma che disciplina le conseguenze della dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso, con condanna alle spese e determinazione di somma alla Cassa delle Ammende; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000,00.
Giurisprudenza di Cassazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019 Rv. 275312)
Richiamata per il principio secondo cui la testimonianza della persona offesa, anche se isolata, può fondare la condanna purché sia sottoposta a verifica più penetrante e, se necessario, corroborata da riscontri estrinseci idonei a escludere l'intento calunniatorio.
Massime di principio
- La testimonianza della persona offesa può da sola fondare una condanna se sottoposta a verifica rigorosa e se vi sono riscontri oggettivi che ne corroborino l'attendibilità.
- Documenti quali appunti manoscritti, cambiali, preliminari di vendita e procure possono costituire riscontri oggettivi significativi per dimostrare un rapporto usurario, anche se non provano ogni singolo segmento della narrazione.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti se la valutazione di merito (appello) è logica e motivata: i motivi che si limitano a rimettere in discussione la valutazione della credibilità senza indicar elementi di travisamento manifesta la loro infondatezza.
- La richiesta di ammissione di prova decisiva deve essere specifica: indicare generiche conoscenze o soggetti senza spiegare quale fatto decisivo la prova dimostrerebbe rende il motivo viziato per genericità.
- Il ricorso del creditore a strumenti finanziari per recuperare il credito non esclude, di per sé, che il rapporto originario sia stato usurario; la circostanza va valutata nel contesto probatorio complessivo.
- Per impugnare con successo una valutazione di credibilità è utile indicare elementi concreti di incoerenza, contraddizione o di travisamento della prova, oltre a dimostrare l'assenza dei riscontri che il giudice di merito ha ritenuto decisivi.
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