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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38468/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad accertare l'impossibilità o inesigibilità della collaborazione e a ottenere permessi premio. Vaccaro, condannato per reati di cui all'art. 416-bis e con fine pena al 24/04/2028, ha dedotto errata applicazione degli artt. 4-bis (comma 1-bis), 30-ter legge 26 luglio 1975 n.354 in relazione al d.l. n.162/2022 (e legge di conversione n.199/2022), nonché motivazione apparente per non aver valutato adeguatamente la documentazione difensiva (relazione comportamentale, precedenti autorizzazioni, periodo di arresti domiciliari e inserimento sociale) che, secondo il ricorrente, avrebbero dimostrato l'assenza di contatti attuali con la criminalità organizzata e l'idoneità a fruire dei benefici.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame. La Corte ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha attribuito effetto preclusivo esclusivo alla mancata collaborazione, omettendo di svolgere l'istruttoria completa richiesta dalla novella normativa (art. 4-bis, comma 2 e 2-bis Ord. pen.), di acquisire e valutare specificamente le allegazioni difensive (attività riparatorie, relazione comportamentale, inserimento sociale, autorizzazioni pregresse) e di attivare il circuito informativo previsto (pareri, verifiche patrimoniali e informazioni dalla direzione dell'istituto e dalle autorità competenti). Ne è conseguito che il provvedimento era carente nella motivazione e nell'istruttoria; pertanto è stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria e la riesamina della domanda secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    "l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative ... possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione ... purché gli istanti dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria ... e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria ... che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ... nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti"

    La novella introdotta dal d.l. n.162/2022 ha trasformato la precedente presunzione assoluta in una presunzione relativa: la mancata collaborazione non è più automaticamente preclusiva. Il giudice di sorveglianza deve svolgere approfondita istruttoria (comma 2) e, se emergono indizi di collegamenti attuali, è onere del condannato fornire elementi di prova contraria (comma 2-bis).

  • decreto legge n.162 del 31/10/2022, convertito con legge n.199 del 30/12/2022

    "(novella dell'art. 4-bis ord. pen.)"

    Ha modificato l'art. 4-bis rendendo relativa la presunzione di perdurante collegamento con l'organizzazione criminale e ampliando i poteri istruttori del giudice della sorveglianza; ha ribaltato il ruolo decisivo della collaborazione come unica via di accesso ai benefici.

  • art. 58-ter ord. pen.

    Riferimento normativo alla disciplina della collaborazione; nella nuova cornice normativa la collaborazione non costituisce più l'unico criterio decisivo per l'accesso ai benefici, pur rimanendo rilevante se esistente.

  • art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    Norma richiamata nel ricorso; può concernere profili procedurali/organizzativi del regime penitenziario e delle misure alternative, rilevante nel quadro complessivo di applicazione delle disposizioni sull'ammissione ai benefici.

Massime di principio

  • Dopo il d.l. n.162/2022 la mancata collaborazione non determina automaticamente l'esclusione dai permessi premio o dalle misure alternative: la presunzione di collegamento con l'organizzazione è relativa e valutabile nel merito.
  • Il giudice di sorveglianza ha l'obbligo di svolgere un'istruttoria estesa (art. 4-bis, comma 2) acquisendo informazioni tramite il comitato provinciale, il pubblico ministero competente, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, la direzione dell'istituto e anche tramite accertamenti patrimoniali e reddituali su richiesa; l'omissione di tale istruttoria può comportare annullamento del provvedimento.
  • Le allegazioni difensive (relazione comportamentale, autorizzazioni pregresse, inserimento sociale, iniziative riparatorie) devono essere esaminate e motivate specificamente: non possono essere ignorate o neutralizzate da un'unica considerazione sulla mancata collaborazione.
  • Se dall'istruttoria emergono indizi di collegamenti attuali o rischio di ripristino, grava sul condannato l'onere di provare il contrario entro congruo termine (comma 2-bis); tale ripartizione dell'onere richiede che gli indizi siano concretamente motivati nel provvedimento.
  • Motivazioni generiche o basate esclusivamente sull'assenza di collaborazione sono insufficienti; l'assenza di valutazione di iniziative risarcitorie o di giustizia riparativa è un vulnus che può giustificare la rinnovazione del giudizio.

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