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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29665/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva negato le circostanze attenuanti generiche. Il motivo unico dedotto contestava la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e manifestamente infondato, perché il giudice di appello aveva congruamente valorizzato la gravità dei numerosi precedenti penali e la gravità della condotta, ritenendo recessivi gli altri elementi favorevoli invocati. La doglianza non si confrontava in modo effettivo con le valutazioni di merito ed era quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censurare in modo generico la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche senza confrontarsi con le specifiche valutazioni del giudice di merito.
  • La motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguata quando valorizza elementi quali i precedenti penali e la gravità della condotta, purché dia conto della loro prevalenza sugli elementi favorevoli richiamati dalla difesa.
  • Le valutazioni di merito, se logicamente e congruamente motivate, non sono sindacabili in cassazione mediante una critica meramente assertiva o non specificamente correlata alla sentenza impugnata.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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