Cassazione Civile, Ordinanza n. 16611/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte dell'azienda territoriale ricorrente, intervenuta a seguito di transazione tra le parti, e ha dichiarato estinto il processo. Non vi è stata decisione nel merito sui motivi di ricorso, né cassazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica affidava, con contratto di appalto del 18 aprile 1996, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su tre fabbricati nel Comune di Ardea. L'appaltatrice deduceva che, dopo l'avvio regolare dei lavori, vi erano state due sospensioni: la prima per la redazione di una perizia suppletiva di variante, la seconda per controlli amministrativi sull'utenza e irregolarità riscontrate nella posizione degli inquilini del complesso edilizio in ristrutturazione. Chiedeva pertanto il risarcimento del danno da ritardo e sospensione dei lavori. Il giudizio di merito si concludeva con condanna dell'ente appaltante a un importo liquidato in via peritale, e l'ente proponeva ricorso per cassazione con due motivi contro la sentenza d'appello che aveva respinto il gravame. Tuttavia, prima dell'adunanza camerale, il ricorrente rinunciava al ricorso, documentando una transazione intervenuta tra tutte le parti e sottoscritta ritualmente.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, ove validamente intervenuta e documentata, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
In caso di rinuncia al ricorso nel giudizio di cassazione, il processo deve essere dichiarato estinto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia validamente formulata dal ricorrente, quando risulti intervenuta una transazione tra le parti e sia ritualmente documentata, determina l'estinzione del processo.
- Quando il ricorso è estinto per rinuncia, la Corte non esamina i motivi proposti e non si pronuncia sul merito della controversia.
- La definizione transattiva della lite in pendenza del giudizio di legittimità consente l'arresto del processo senza statuizioni ulteriori sul contenuto della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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