Cassazione Penale, Ordinanza n. 28816/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva a sua volta confermato la condanna dell'imputato per la violazione relativa al parcheggiatore abusivo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di primo grado di un soggetto per la violazione prevista dall'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ritenendo provato che svolgesse attività di parcheggiatore abusivo in un'area urbana di Palermo, invitando gli automobilisti a parcheggiare con segnalazioni manuali. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato deduceva in modo generico la carenza di prova sulla sua effettiva responsabilità e, in particolare, contestava che vi fosse prova adeguata dello svolgimento dell'attività di parcheggiatore abusivo. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruente valorizzando plurime circostanze di fatto tratte dall'annotazione della Questura di Palermo; ha inoltre chiarito che il mancato rinvenimento di proventi non esclude la responsabilità, essendo sufficiente lo svolgimento non autorizzato dell'attività.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La violazione si configura con il semplice svolgimento dell'attività non autorizzata di parcheggiatore; non è necessario il rinvenimento di proventi dell'attività per affermare la responsabilità.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo che si limiti a una generica contestazione della prova sulla responsabilità è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La configurabilità dell'illecito relativo al parcheggiatore abusivo prescinde dalla prova dell'effettivo conseguimento di proventi, essendo sufficiente l'accertamento dello svolgimento non autorizzato dell'attività.
- Quando la decisione di merito valorizza plurimi elementi fattuali coerenti e univoci, il controllo di legittimità non può sostituirsi alla rivalutazione del merito se non in presenza di specifiche censure logiche o giuridiche.
Come è indicizzato
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