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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29599/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha applicato nuovamente la misura cautelare del divieto di dimora in Sortino. I motivi dedotti in Cassazione sono due: (1) violazione dell'art. 274, co.1, lett. c) c.p.p., per carenza della prova del "pericolo di reiterazione" attuale e concreto, posto che il GIP aveva revocato la misura in ragione delle dimissioni della beneficiaria delle condotte (la dott.ssa Enza Marchica) e del pensionamento del responsabile di settore Tuccio; il ricorrente sostiene che le condotte contestate costituiscono un unicum funzionale a vantaggio di una sola persona e che non vi sono fatti successivi che dimostrino la persistenza del periculum, sicché la decisione del Tribunale sarebbe congetturale. (2) violazione degli artt. 283 e 289 c.p.p., contestando che la misura sia stata applicata con la finalità di impedire l'esercizio dell'ufficio di sindaco (sospensione di un ufficio direttivo di investitura popolare), in contrasto con il divieto previsto dall'art. 289 co.3.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Catania per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente motivato la persistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione: non ha adeguatamente valutato l'impatto delle dimissioni della Marchica e del pensionamento del Tuccio né ha indicato in modo specifico i fatti successivi (con il loro preciso arco temporale) che giustificherebbero la misura, limitandosi a formulazioni generiche (es. "contesto denso di complicità"). La Corte ha dunque disposto il rinvio perché il giudice di merito esplicitasse quali condotte concrete e quali elementi temporali e di contesto mantengano attuale il periculum. Il secondo motivo (riguardante art. 283 e 289) è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 274 co.1 lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lettera c) codice di procedura penale

    richiede che il pericolo di reiterazione sia concreto e attuale; la valutazione è prognostica e deve fondarsi su elementi obiettivi e soggettivi (modalità del fatto, personalità dell'indagato, condizioni di vita e contesto) per dedurre la probabilità di recidiva

  • art. 283 cod. proc. pen.

    art. 283 codice di procedura penale

    norma sulle misure interdittive e sulla sospensione dall'esercizio di pubblici uffici nell'ambito delle misure cautelari; rileva nei limiti e nelle modalità di applicazione delle misure interdittive

  • art. 289 co.3 cod. proc. pen.

    art. 289, comma 3, codice di procedura penale

    vietata la sospensione dall'esercizio di uffici direttivi ricoperti per diretta investitura popolare; il ricorrente lamentava che la misura fosse utilizzata per eludere tale divieto

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    legge 16/04/2015 n.47 (modifiche al testo dell'art. 274 c.p.p.)

    la riforma ha inciso sul giudizio cautelare e sull'interpretazione dell'art. 274; la giurisprudenza è divisa sul requisito della "specifica occasione" per delinquere, ma la Corte nel caso segue l'orientamento che richiede una valutazione prognostica basata su dati oggettivi e soggettivi senza esigere la previsione di una specifica occasione futura

Massime di principio

  • La sussistenza del "pericolo di reiterazione" ai sensi dell'art. 274 c.p.p. deve essere motivata in modo concreto e individualizzato: il giudice deve indicare elementi oggettivi e soggettivi che rendono probabile la ricaduta nel reato, non formule generiche.
  • Eventi sopravvenuti (es. dimissioni della beneficiaria di condotte illecite, pensionamento di funzionari chiave) possono incidere sulla valutazione del periculum e devono essere esaminati e motivati dal giudice: non è sufficiente affermare che si tratta di scelte di terzi senza spiegare perché non alterano il quadro cautelare.
  • Se la misura cautelare tende di fatto ad impedire l'esercizio di un ufficio direttivo di investitura popolare, il giudice deve verificare e motivare la compatibilità con il divieto previsto dall'art. 289 co.3; censure di questo tipo possono rendere illegittima la misura o richiedere particolare attenzione nella motivazione.
  • Il decorso del tempo fra i fatti contestati e la richiesta della misura è rilevante: il giudice deve spiegare perché, nonostante l'ampio arco temporale, permangano esigenze cautelari attuali e concrete.
  • Nel rinvio per nuovo esame, il giudice di merito dovrà indicare specificamente quali condotte (con relativi tempi) e quali elementi di contesto mantengono l'attualità del pericolo, evitando argomentazioni indifferenziate come "contesto denso di complicità" prive di riferimenti nominativi e temporali.
  • Per la difesa, è strategico documentare e sottolineare fatti sopravvenuti che possano incidere sul periculum (dimissioni, cessazioni di ruoli, sentenze della Corte dei Conti, ecc.) e richiedere che il giudice motivi puntualmente l'eventuale diversa valutazione.

Testo integrale

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