Cassazione Penale, Sentenza n. 38503/2024 del 21/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello di Perugia che aveva respinto l'istanza di ricusazione del giudice dott. Alberto Avenoso. La difesa sosteneva che il giudice Avenoso, nella sua funzione nel procedimento di riesame riguardante il sequestro preventivo, aveva espresso valutazioni di merito sulla posizione di Maestri come amministratore di fatto della societa La Prima s.r.l. e dunque risultava incompatibile per il dibattimento nel procedimento penale n. 5181/2020 (art. 36, comma 1, lett. h) e art. 37 cod. proc. pen.). Si eccepiva altresi la mancata valutazione delle pronunce di incostituzionalita della Corte costituzionale (nn. 66/1997 e 283/2020).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che le valutazioni espresse dal Tribunale del riesame erano limitate alla verifica del fumus e del periculum ai fini del sequestro e dunque giustificate dalla funzione cautelare, non costituendo una anticipazione indebita del giudizio di merito nel dibattimento. Ha rilevato inoltre la diversa natura delle imputazioni e la diversa collocazione temporale dei fatti nei due procedimenti, circostanza che richiede un vaglio autonomo in dibattimento. Conseguentemente il ricorrente e tenuto a sostenere le spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 in via equitativa.
Norme richiamate
art. 36, comma 1, lett. h) cod. proc. pen.
art. 36, comma 1, lett. h)
Prevede l'obbligo di astensione per il giudice quando sussistono gravi ragioni di convenienza; applicato in casi in cui il giudice abbia svolto in precedenza attivita giurisdizionale che possa compromettere la terzieta, incluse valutazioni di merito se tali da pregiudicare il successivo giudizio
art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 37, comma 1, lett. b)
Consente la ricusazione quando il giudice, nell'esercizio delle funzioni e prima della sentenza, abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti; la Corte distingue tra valutazioni necessarie alla funzione cautelare e valutazioni indebitamente anticipatorie del merito
Norma che disciplina il pagamento delle spese nel giudizio di legittimità; applicata per addebitare al ricorrente le spese del procedimento per inammissibilita del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 283 del 2020
Corte costituzionale, sent. n. 283/2020
Ha dichiarato l'illegittimita costituzionale di art. 37 lett. b) nella parte in cui non prevedeva la ricusazione per valutazioni di merito espresse in altro procedimento sullo stesso fatto; la Corte di Cassazione tuttavia richiama che l'effetto pratico e mitigato dalla verifica concreta del contenuto della valutazione preventiva
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 3 n. 27996/2021, Sez. 2 n. 36250/2020, Sez. U n. 41263/2005)
Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021; Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020; Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005
Principi consolidati: la ricusazione per anticipazione di convincimento richiede valutazione concreta del contenuto del provvedimento precedente; le valutazioni svolte in sede di cautela sono ammesse nella misura in cui sono imposte o giustificate dalla funzione cautelare e non anticipano indebitamente l'esito del giudizio di merito
Sentenza Corte Costituzionale n. 181 del 2004
Corte costituzionale, ord. n. 181/2004
Ribadisce che le valutazioni di merito svolte in fasi procedimentali precedenti devono essere accertate concretamente per decidere sull'obbligo di astensione o sulla ricusazione
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di oneri processuali e di valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; utilizzata per motivare la quantificazione equitativa dell'ammenda
Massime di principio
- La ricusazione per anticipazione del convincimento richiede un accertamento concreto del contenuto del provvedimento precedente: non ogni valutazione nel riesame equivale automaticamente a incompatibilita per il dibattimento
- Le valutazioni svolte in sede di misure cautelari reali (sequestro, riesame) possono riguardare il fumus e il periculum; se rimangono nei limiti funzionali di quella fase non costituiscono di per se motivo di ricusazione
- Va valutata la coincidenza tra fatti e periodo temporale: se i fatti e i periodi contestati nei due procedimenti sono diversi, il giudice di merito potra procedere a un vaglio autonomo e la ricusazione e meno probabile
- Se il giudice ha espresso valutazioni di merito non necessarie alla funzione cautelare o che anticipano indebitamente l'esito del processo, sussiste obbligo di astensione o legittima ricusazione da parte delle parti
- Di fronte a possibili situazioni di incompatibilita e opportuno chiedere tempestivamente l'astensione o proporre ricusazione con puntuale indicazione delle frasi o passaggi ritenuti anticipatori del giudizio e del nesso con il procedimento di dibattimento
- La giurisprudenza e la Corte costituzionale orientano verso un bilanciamento caso per caso: le pronunce di incostituzionalita ampliano il novero dei casi ma la soluzione dipende dal contenuto effettivo delle valutazioni pregresse
- Il ricorrente corre il rischio di soccombere e di essere condannato alle spese e a sanzioni (es. ammenda) se il ricorso risulta inammissibile o infondato
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