Cassazione Penale, Ordinanza n. 27543/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un solo motivo di ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto del 29/10/2024. La Corte di cassazione rileva però che la censura è formulata in modo generico e aspecifico, priva di indicazioni concrete sulla vicenda processuale, delle ragioni di diritto e dei riferimenti ai dati di fatto posti a fondamento della richiesta. Secondo la decisione, l'atto non si confronta con le ragioni della sentenza impugnata e contiene deduzioni astratte, riferibili in via teorica a qualsiasi decisione. Si contesta quindi, in sostanza, l'inosservanza dei requisiti di specificità del ricorso.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; la mancanza di specificità rende l'impugnazione inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo se intrinsecamente indeterminati, ma anche se privi di correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata in tema di valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, concreti e funzionalmente collegati alle rationes decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o astratte sono inammissibili.
- L'impugnazione non può limitarsi a formule di stile o a rilievi teorici: occorre indicare con precisione gli errori di diritto o di fatto imputati alla decisione e il percorso argomentativo alternativo prospettato.
- La mancanza di correlazione tra i motivi di ricorso e le ragioni del provvedimento impugnato integra una causa di inammissibilità anche quando il motivo sia formalmente riconducibile a un vizio tipico.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese e, ove emergano profili di colpa, la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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