Cassazione Civile, Ordinanza n. 13246/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARI relativo alle annualità 2011 e 2012, con recupero a tassazione di aree che la contribuente non aveva denunciato. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'eccezione di prescrizione/decadenza, ritenendo tardivo l'accertamento per l'annualità 2011 perché il termine quinquennale ex art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 sarebbe decorso dal 20 gennaio 2011, data ritenuta rilevante ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 507/1993, e non invece dal 20 gennaio dell'anno successivo. Il concessionario ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 70 e 71 d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, sostenendo che la CTR avesse erroneamente fissato il dies a quo nel 20 gennaio dello stesso anno d'imposta e non in quello successivo, con conseguente errata declaratoria di decadenza per il 2011. La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, censurando la statuizione della CTR secondo cui l'avviso di accertamento era adeguatamente motivato; il ricorso incidentale è stato formulato in modo generico, senza specifica critica alla sentenza impugnata e senza indicare in quale vizio processualmente tipico dovesse ricondursi la doglianza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale, confermando che per un'occupazione già in essere il termine decadenziale quinquennale per l'accertamento TARI/TARSU decorre dall'anno corrente e non dal 20 gennaio dell'anno successivo; pertanto, per l'annualità 2011 il termine era spirato al 31 dicembre 2016 e l'avviso spedito per la notifica il 27 dicembre 2017 era tardivo. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale della contribuente, ritenendolo inammissibile perché formulato in modo generico e non specificamente diretto contro la sentenza impugnata; in ogni caso ha osservato che la CTR aveva già motivato adeguatamente sull'avviso, richiamando la relazione istruttoria e il recupero a tassazione di aree non denunciate. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo deve essere specifico e tecnicamente corretto.
art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
La denuncia dei locali e delle aree tassabili va presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione; la Corte lo interpreta nel senso che, se l'occupazione è già in corso dall'inizio dell'anno o prima del 20 gennaio, la decorrenza si colloca nell'anno corrente.
Richiamato dal ricorrente come parte del quadro normativo relativo alla disciplina TARSU, senza che la Corte vi fondi una regola autonoma decisiva nel caso.
art. 1, comma 161, l. n. 296/2006
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
Fissa il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali; la Corte afferma che il termine decorre dall'anno in cui la dichiarazione/versamento doveva essere effettuato, secondo il criterio sopra indicato.
art. 1, comma 171, l. n. 296/2006
Estende l'applicazione del nuovo termine decadenziale anche ai rapporti d'imposta anteriori al 2007 non ancora decaduti alla data di entrata in vigore della legge.
art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992
Richiamato in via comparativa: il legislatore, quando vuole, posticipa espressamente la dichiarazione all'anno successivo; ciò conferma che la formula dell'art. 70 TARSU non impone sempre il rinvio all'anno successivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Rende dovuto, in presenza dei presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, richiamata per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di tributi locali, il termine di decadenza per l'accertamento va individuato applicando congiuntamente la disciplina generale dell'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 e la norma speciale sulla dichiarazione del tributo; il dies a quo dipende dal momento effettivo di inizio dell'occupazione o detenzione.
- Se l'occupazione o detenzione è già in corso dall'inizio del periodo d'imposta, o comunque prima del 20 gennaio, il termine per la denuncia e, conseguentemente, per l'accertamento decorre dall'anno corrente; se invece l'occupazione inizia dopo il 20 gennaio, la decorrenza slitta al 20 gennaio dell'anno successivo.
- Il comma 161 dell'art. 1 l. n. 296/2006 unifica i termini di rettifica e di accertamento d'ufficio dei tributi locali, imponendo la notifica dell'avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui dichiarazione o versamento dovevano essere effettuati.
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, tassativo e tecnicamente corretto: una doglianza generica, confusa o non ancorata a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c. è inammissibile.
- La censura di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento non può essere formulata in modo meramente assertivo o mediante rinvio alla decisione di primo grado; occorre attaccare puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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