Cassazione Civile, Ordinanza n. 24029/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio origina dal rigetto, in primo grado e in appello, della domanda di riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per un periodo pluriennale, proposta da un cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo. Il ricorrente sosteneva di avere diritto alla prestazione alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, richiamando la disciplina della direttiva 2003/109/CE e la relativa giurisprudenza UE. In particolare, censurava la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto necessaria la prova di un requisito reddituale riferito non solo al richiedente ma all'intero nucleo familiare, trattandolo come elemento costitutivo del diritto, e che aveva reputato insufficiente la documentazione prodotta, anche perché non accompagnata da una specifica autocertificazione dei redditi del nucleo. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione dell'art. 2 della legge n. 153 del 1988 e dell'art. 12 delle preleggi, nonché dei principi della direttiva 2003/109/CE, sostenendo che la norma interna non prevedesse l'autocertificazione richiesta, che la dichiarazione dei redditi fosse sufficiente e che il requisito reddituale fosse una mera condizione di erogazione, non un presupposto costitutivo del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo di ricorso inammissibile e, comunque, infondato. Ha rilevato anzitutto che la censura mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla mancata prova del reddito del nucleo familiare, in presenza di doppia conforme, con conseguente preclusione del sindacato sul punto. Ha inoltre osservato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sulla mancata dimostrazione del reddito percepito ai fini dell'assegno, e che il ricorrente non aveva riportato in ricorso la dichiarazione reddituale nei passaggi rilevanti. Nel merito, la Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare ex art. 2 d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, richiede la prova sia dell'attività lavorativa sia del requisito reddituale previsto dal comma 10 della norma, essendo onere dell'interessato dimostrarne la sussistenza. Poiché la Corte d'appello aveva accertato la mancanza di prova del reddito del nucleo familiare, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'assegno per il nucleo familiare presuppone la prova dell'attività lavorativa e del requisito reddituale; il requisito reddituale va dimostrato dall'interessato ed è necessario ai fini del diritto alla prestazione.
L. n. 153 del 1988
Disciplina l'assegno per il nucleo familiare e ne individua i presupposti di spettanza, inclusa la soglia reddituale rilevante.
art. 12 delle preleggi
Invocato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione della norma interna conforme ai principi del sistema, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio della decisione di merito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato qualificato come inammissibile perché diretto in sostanza a sollecitare una diversa valutazione del fatto.
Direttiva 2003/109/CE
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'estensione del trattamento alle condizioni previste per i cittadini italiani; la Corte non accoglie la censura perché la questione è assorbita dall'inammissibilità e dalla mancata prova del requisito reddituale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In ragione del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per ottenere l'assegno per il nucleo familiare previsto dalla normativa del 1988, l'interessato deve provare cumulativamente lo svolgimento di attività lavorativa e la sussistenza del requisito reddituale richiesto dalla legge; il requisito reddituale non è un dato meramente eventuale, ma un presupposto del diritto alla prestazione.
- In presenza di doppia conforme sui fatti, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare sotto forma di violazione di legge la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, se la censura mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento fattuale.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito è fondata sulla mancata prova di un fatto costitutivo del diritto, è inammissibile la censura che attacchi profili diversi o solo apparenti.
- Chi invoca in cassazione un errore nella valutazione della documentazione prodotta deve riprodurre nel ricorso gli elementi documentali rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo sulla fondatezza della doglianza.
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