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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12584/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Tribunale che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con precedente sentenza irrevocabile. Ha sostenuto, da un lato, che la revoca ex art. 168 c.p. sarebbe possibile solo se la nuova condanna riguardi un fatto di reato sopravvenuto, e non anche un fatto antecedente; dall'altro, che ammettere la revoca per fatti anteriori contrasterebbe con il finalismo rieducativo della pena, poiché imporrebbe l'esecuzione di una pena relativa a fatti molto risalenti nel tempo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto corretta la decisione impugnata perché fondata sull'art. 168, comma 1, n. 2 c.p., che prevede la revoca obbligatoria del beneficio se, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione, intervenga una nuova condanna per un delitto anteriormente commesso, quando la pena complessiva superi i limiti dell'art. 163 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 2 c.p.

    La sospensione condizionale della pena deve essere revocata quando, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza, intervenga una nuova condanna per un delitto anteriormente commesso, se la pena complessiva supera i limiti dell'art. 163 c.p.

  • art. 163 c.p.

    È richiamato come parametro per verificare se la pena complessiva, risultante dalla nuova condanna, superi i limiti che consentono il mantenimento del beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena opera anche quando la nuova condanna riguardi un delitto anteriormente commesso, purché intervenga entro il termine di legge e la pena complessiva superi i limiti previsti.
  • Non è consentito opporre, contro la revoca obbligatoria del beneficio, un argomento fondato esclusivamente sulla pretesa anteriorità temporale del fatto-reato o sul tempo trascorso tra il fatto e l'esecuzione della pena, quando la norma prevede espressamente quel presupposto revocatorio.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza quando le doglianze si pongono in radicale contrasto con il dato normativo applicato dal giudice di merito o dell'esecuzione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativiPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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