Cassazione Civile, Ordinanza n. 17558/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di espropriazione di un'area destinata alla costruzione di case popolari, concessa dal Comune a una cooperativa edilizia. Il Comune, dopo essere stato condannato nel giudizio di opposizione alla stima promosso dai proprietari espropriati, ha agito per ripetere dall'assegnataria della cooperativa le spese processuali sostenute in quel contenzioso, invocando l'art. 35 della l. n. 865/1971. La Corte d'appello ha accolto la domanda del Comune, ritenendo che le "spese sostenute" comprendessero anche le spese processuali e che eventuali contestazioni sull'inadempimento dell'amministrazione non potessero essere esaminate senza una specifica domanda o eccezione riconvenzionale. La parte ricorrente ha proposto sei motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 2) erronea lettura dell'art. 35 l. 865/1971 e dell'idea di pareggio economico, anche per la sopravvenienza del principio di pareggio di bilancio; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla qualificazione delle somme riconosciute nei giudizi di opposizione alla stima; 4) illegittimità della ripetizione dei costi, incluse le spese legali, quando derivino da condotte non conformi alle norme da parte dell'amministrazione; 5) erroneità nell'affermare che le doglianze sull'inadempimento dovessero essere fatte valere solo con domanda o eccezione riconvenzionale; 6) nullità della sentenza per non aver considerato le norme violate nella procedura espropriativa e l'esclusione del beneficiario da ogni partecipazione alla stessa.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per intervenuto giudicato sulla giurisdizione, poiché la questione era stata decisa in primo grado e non impugnata con appello incidentale dalla parte oggi ricorrente. Ha rigettato il secondo motivo, confermando l'interpretazione dell'art. 35 l. n. 865/1971 secondo cui le spese di acquisizione comprendono tutte le spese effettivamente sostenute e che il richiamo al pareggio economico non introduce un argomento innovativo, ma esplicita una finalità già insita nella disciplina. Ha invece accolto il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, censurando la Corte d'appello per avere ritenuto necessaria una domanda o eccezione riconvenzionale per far valere le contestazioni sull'operato del Comune: la parte convenuta può limitarsi a opporre l'inadempimento o l'inesatto adempimento come eccezione paralizzante, senza onere di domande riconvenzionali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 35 l. 22 ottobre 1971, n. 865
Le spese di acquisizione comprendono, in base al dato letterale e alla finalità della norma, tutte le spese effettivamente sostenute nella procedura, incluse quelle processuali relative ai giudizi di opposizione alla stima.
Il convenuto può paralizzare la pretesa avversaria eccependo l'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte, senza necessità di formulare una domanda riconvenzionale.
Richiamato implicitamente nel riferimento al riparto dell'onere probatorio, ma non centrale nella decisione.
Massime di principio
- Quando una parte risulta soccombente su una questione pregiudiziale di rito o preliminare decisa espressamente o implicitamente contro di essa, pur essendo vittoriosa nel merito, deve proporre appello incidentale per devolvere la questione al giudice superiore; la mera riproposizione non è sufficiente.
- Nell'interpretazione di una disposizione che impone il rimborso delle "spese sostenute" o delle "spese di acquisizione", il significato deve essere ricavato dal dato letterale e dalla ratio della norma, potendo includere tutte le spese effettivamente sopportate dalla procedura, se non vi sono elementi testuali che impongano una limitazione.
- Il convenuto che subisca una domanda di pagamento può difendersi non solo con domande riconvenzionali previste dal tipo contrattuale o dal rapporto dedotto, ma anche con l'eccezione di inadempimento o inesatto adempimento, quale strumento di autotutela idoneo a chiedere il rigetto della pretesa avversaria.
- L'esercizio del diritto di difesa del convenuto non è subordinato, in via generale, all'onere di introdurre una domanda riconvenzionale per far valere fatti che operano come mera paralisi della pretesa avversaria.
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