Sentenza del 29/01/2016 n. 1681 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo a IRPEG, IRAP e IVA per l'anno 2000, con cui l'Amministrazione aveva contestato l'omessa annotazione di corrispettivi. Le giacenze contabili di prodotti vinosi risultavano superiori a quelle fisicamente rilevate nei silos e la differenza era stata ritenuta venduta senza fatturazione e senza assolvimento delle imposte. Tra le censure, la società ha sostenuto che i documenti prodotti in giudizio non potevano essere dichiarati inutilizzabili ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, poiché non erano stati specificamente richiesti durante la verifica. Ha inoltre contestato l'utilizzo di documenti di trasporto relativi al 1996 per un accertamento riguardante il 2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, stabilendo che l'inutilizzabilità dei libri, registri e documenti non esibiti in verifica presuppone che tali documenti siano stati specificamente richiesti al contribuente. Ha accolto anche il quinto motivo, rilevando che il riferimento a presunte alterazioni di documenti di trasporto del 1996 era assertivo e non spiegava la loro effettiva incidenza sull'accertamento relativo al 2000. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della stessa Commissione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5
I libri, registri, scritture e documenti di cui è stata rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
La sanzione dell'inutilizzabilità opera soltanto quando il contribuente abbia rifiutato di esibire documenti che gli siano stati specificamente richiesti durante la verifica. La mera mancata produzione spontanea, senza una richiesta puntuale dell'Amministrazione, non è sufficiente.
D.P.R. n. 162 del 1965
La norma è stata richiamata dalla società con riferimento agli obblighi di denuncia dei recipienti fissi presenti negli stabilimenti vinicoli e delle relative capacità e ubicazione; la Corte non ha esaminato nel merito tale censura, ritenendola assorbita.
Massime di principio
- L'inutilizzabilità processuale dei documenti non esibiti durante una verifica fiscale richiede una richiesta specifica e documentabile da parte dei verificatori e un effettivo rifiuto del contribuente.
- La mancata consegna spontanea di documenti non equivale automaticamente a rifiuto di esibizione, soprattutto se i documenti non erano stati richiesti o riguardavano periodi successivi a quello verificato.
- Un accertamento deve essere motivato in modo puntuale e deve spiegare la rilevanza concreta degli elementi utilizzati rispetto all'anno d'imposta contestato.
- Documenti o irregolarità riferiti ad annualità diverse non possono essere utilizzati automaticamente per fondare un accertamento relativo a un altro periodo, se non viene dimostrata la loro effettiva incidenza.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente l'annullamento definitivo dell'accertamento: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia nel rispetto dei principi indicati dalla Corte.
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