Sentenza del 29/01/2016 n. 190 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Atti impositivi - impugnazione - art. 19, comma 1, d.lgs n. 546/92 - elencazione tassativa - è tale - impugnazione di atti innominati - non è possibile - inammissibilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame delle contestazioni sostanziali sulla debenza della T.I.A. L'atto impugnato non rientrava tra quelli espressamente elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992. Secondo la sentenza, l'elencazione degli atti impugnabili è tassativa e non consente l'impugnazione autonoma di atti innominati o non espressamente previsti dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'ingiunzione di pagamento con cui gli veniva richiesto il versamento della T.I.A. (Tariffa di igiene ambientale) per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quantificata mediante fattura. Nel merito ha contestato la debenza della tariffa, sostenendo che la propria attività di gestione di un porto turistico fosse soggetta a una disciplina speciale e a specifici oneri per il trattamento dei rifiuti, incompatibili con l'applicazione della T.I.A.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
La disposizione contiene un'elencazione tassativa degli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. Un atto non espressamente ricompreso nell'elenco non può essere impugnato autonomamente, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Prima di contestare nel merito un atto tributario occorre verificare che esso rientri tra gli atti autonomamente impugnabili previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
- La denominazione sostanziale dell'atto e la sua riconducibilità a una delle categorie previste dalla legge sono decisive; non è sufficiente che l'atto contenga una richiesta di pagamento.
- L'impugnazione di un atto innominato o non espressamente previsto può essere dichiarata inammissibile senza che il giudice esamini la fondatezza della pretesa tributaria.
- Le contestazioni relative all'esistenza, alla natura speciale dell'attività o all'applicabilità del tributo devono essere proposte contro l'atto tipico previsto dalla legge, oppure insieme all'impugnazione del primo atto tipico con cui la pretesa tributaria viene formalmente esercitata, secondo le regole applicabili al caso concreto.
- La verifica della corretta qualificazione dell'atto, dei termini e del giudice competente deve precedere la scelta della strategia difensiva.
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