Sentenza del 29/01/2016 n. 581 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ESTRATTO DI RUOLO - Autonoma impugnabilità - Possibile - Fattispecie - Invalidità della notificazione della cartella di pagamento - Rileva - Fondamento - Garanzia della tutela giurisdizionale del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’estratto di ruolo, dal quale aveva appreso dell’esistenza di otto cartelle relative agli anni 1993-1996, deducendo la loro omessa o tardiva notificazione. Sosteneva che, essendo residente in Spagna e iscritto all’AIRE, le cartelle avrebbero dovuto essere notificate presso la residenza estera. Contestava inoltre la prescrizione o decadenza delle pretese e l’illegittimità della riscossione. Equitalia ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, il difetto di giurisdizione per le cartelle relative a contributi INPS e sanzioni amministrative e, nel merito, la regolarità delle notifiche.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo che il contribuente può impugnare direttamente l’estratto di ruolo e le cartelle non validamente notificate, senza dover attendere un successivo atto di riscossione. Ha ritenuto non provata la notificazione delle cartelle presso la residenza estera e ha considerato invalide le notifiche effettuate o asseritamente effettuate in Italia, alla luce della residenza estera risultante dall’AIRE e della giurisprudenza costituzionale. Ha quindi annullato le cartelle aventi ad oggetto tributi, dichiarandole inefficaci e inidonee a fondare la riscossione. Per le cartelle relative a contributi INPS e violazioni del Codice della strada ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, disponendo la riassunzione davanti al giudice ordinario competente. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
L'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato
La norma non esclude che il contribuente possa impugnare immediatamente l’atto precedente non notificato, quando ne abbia avuto conoscenza attraverso un estratto di ruolo e intenda contestare l’invalidità della notificazione.
Art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla resistente in relazione ai termini e alle condizioni di impugnazione degli atti tributari; la decisione ammette tuttavia l’impugnazione immediata quando la cartella non sia stata validamente notificata.
Art. 25 d.P.R. n. 602/1973
Disciplina i termini per la notifica della cartella di pagamento. La mancata o invalida notificazione entro i termini rende la pretesa non idonea a fondare legittimamente la riscossione.
Art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Disciplina le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento. L’agente della riscossione deve dimostrare concretamente la regolarità della notifica, inclusi i dati essenziali della consegna o della procedura seguita.
Art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Disciplina la notificazione degli atti tributari. Non può essere applicato in modo da consentire la notifica in Italia a un contribuente italiano la cui residenza estera, risultante dall’AIRE, sia conoscibile dall’amministrazione.
Art. 142 c.p.c.
Regola la notificazione degli atti giudiziari a persone residenti all’estero. A seguito della giurisprudenza costituzionale, la notificazione deve rispettare le garanzie previste per il destinatario residente fuori dall’Italia.
Art. 100 c.p.c.
È stato richiamato per riconoscere l’interesse diretto, concreto e attuale del contribuente a contestare subito la cartella non notificata, senza attendere ulteriori atti esecutivi o cautelari.
Sentenza Corte costituzionale n. 366/2007
Ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni che impedivano l’applicazione delle regole sulle notifiche all’estero nei confronti dei cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE.
Sentenza Corte costituzionale n. 528/2012
Ha confermato e consolidato il principio della necessità di garantire modalità corrette di notificazione agli italiani residenti all’estero.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19704/2015
Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo
L’estratto di ruolo consente l’impugnazione immediata della cartella non validamente notificata, poiché la tutela giurisdizionale non può essere compressa o rinviata fino all’emissione di un successivo atto di riscossione.
Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 27154/2013
Ha ritenuto nulla la notificazione effettuata in Italia a un contribuente residente all’estero e iscritto all’AIRE, quando l’amministrazione poteva conoscere la variazione anagrafica.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo può essere impugnato direttamente quando consente al contribuente di venire a conoscenza di una cartella che assume non essere mai stata validamente notificata.
- L’impugnazione immediata è ammessa per evitare che il contribuente debba attendere un successivo atto esecutivo o cautelare per poter difendere i propri diritti.
- Quando il contribuente è residente all’estero e iscritto all’AIRE, l’amministrazione deve verificare la residenza e rispettare le regole applicabili alle notifiche internazionali; una notifica effettuata in Italia può risultare invalida.
- L’agente della riscossione deve dimostrare la regolarità della notificazione mediante documentazione idonea, con indicazione degli elementi essenziali della consegna o della procedura utilizzata.
- La proposizione del ricorso non sana automaticamente ogni vizio: la sanatoria per raggiungimento dello scopo presuppone, in linea generale, che l’atto sia stato comunque portato validamente a conoscenza del destinatario nei limiti previsti dalla legge.
- La giurisdizione dipende dalla natura del credito: le pretese tributarie appartengono al giudice tributario, mentre contributi previdenziali e sanzioni amministrative, come quelle per violazioni del Codice della strada, appartengono normalmente al giudice ordinario.
- L’annullamento della cartella per omessa o invalida notificazione impedisce che essa costituisca valido fondamento della riscossione, ferma la necessità di valutare eventuali ulteriori atti validamente notificati e i termini di decadenza o prescrizione applicabili.
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