Sentenza del 29/01/2016 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IVA - ACCERTAMENTO - CONTRADDITORIO ENDOPROCEDIMENTALE - Assenza - Illegittimità dell'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento IVA per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, obbligo imposto, per i tributi armonizzati, dal diritto dell'Unione europea. La contestazione riguarda quindi la possibilità per il contribuente di essere ascoltato prima dell'adozione dell'atto e di presentare osservazioni potenzialmente idonee a incidere sul risultato dell'accertamento.
La decisione
È stato affermato che, in materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria deve attivare il contraddittorio endoprocedimentale. La sua omissione determina l'invalidità dell'accertamento quando il contribuente dimostri, mediante ragioni concrete e pertinenti, che il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un esito diverso dell'attività accertativa. Non è quindi sufficiente lamentare in astratto la mancata partecipazione: occorre indicare quali argomentazioni o elementi avrebbero potuto modificare il risultato.
Norme richiamate
Diritto dell'Unione europea in materia di tributi armonizzati
Per i tributi armonizzati, quale è l'imposta sul valore aggiunto, l'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale.
L'IVA, in quanto tributo armonizzato, impone all'Amministrazione il rispetto del diritto di difesa e dell'obbligo di instaurare il contraddittorio prima dell'adozione dell'accertamento, nei casi in cui tale obbligo sia applicabile.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
La sua violazione comporta l'invalidità dell'atto se il contribuente, con le sue ragioni, dimostra che si sarebbe potuti pervenire ad un risultato dell'accertamento diverso.
La violazione non produce automaticamente l'invalidità dell'atto: il contribuente deve dimostrare in concreto che la partecipazione al procedimento avrebbe potuto incidere sull'esito dell'accertamento.
Massime di principio
- Per gli accertamenti IVA, il contribuente può contestare l'atto se non è stato previamente instaurato un contraddittorio endoprocedimentale quando previsto dal diritto dell'Unione europea.
- La sola mancata convocazione o interlocuzione non è normalmente sufficiente: il contribuente deve indicare specificamente quali osservazioni, documenti o argomenti avrebbe presentato e spiegare perché avrebbero potuto modificare l'accertamento.
- Il contraddittorio è effettivo quando offre una concreta possibilità di incidere sulla decisione, non quando si riduce a un adempimento meramente formale.
- In una situazione analoga, è opportuno dimostrare sia la violazione procedurale sia la concreta rilevanza delle difese non esercitate, collegandole alle singole contestazioni dell'Amministrazione.
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