Sentenza del 29/01/2016 n. 188 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/73 - attività antieconomica - onere della prova - contribuente - consegue.Obiettiva antieconomicità - indice sintomatico d'evasione - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento fondato sull'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, in presenza di un comportamento obiettivamente antieconomico del contribuente. Tale antieconomicità è stata considerata un indice sintomatico di evasione fiscale e una presunzione grave, precisa e concordante idonea a giustificare la ricostruzione induttiva dei ricavi o del reddito. Il contribuente non può limitarsi a invocare la regolare tenuta della contabilità, ma deve fornire una spiegazione concreta e documentata delle ragioni economiche della condotta contestata.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto legittimo. L'obiettiva antieconomicità del comportamento consente all'Amministrazione finanziaria di applicare l'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e determina, sul piano processuale, l'onere del contribuente di dimostrare l'effettiva giustificazione economica delle operazioni o dei risultati dichiarati. La sola regolarità formale delle scritture contabili non è sufficiente a superare la presunzione.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
La norma consente l'accertamento analitico-induttivo quando gli elementi indicati nella dichiarazione non risultano attendibili, anche sulla base di presunzioni qualificate. L'attività obiettivamente antieconomica può costituire un elemento presuntivo di evasione.
Massime di principio
- Un comportamento imprenditoriale manifestamente antieconomico può giustificare un accertamento fiscale anche in presenza di contabilità formalmente regolare.
- Quando l'Amministrazione finanziaria dimostra l'antieconomicità della gestione, il contribuente deve fornire una spiegazione specifica, coerente e documentata delle ragioni economiche sottostanti.
- La regolare tenuta delle scritture contabili, da sola, non esclude la possibilità di un accertamento fondato su presunzioni.
- L'antieconomicità non determina automaticamente l'evasione, ma costituisce un indice presuntivo che il contribuente può superare dimostrando circostanze concrete, quali esigenze commerciali, condizioni di mercato, crisi aziendale o strategie temporanee.
- In casi analoghi, la valutazione deve concentrarsi sulla concreta ragionevolezza economica delle operazioni e sulla qualità delle prove fornite da entrambe le parti.
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