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Sentenza

Sentenza del 29/01/2016 n. 1682 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativa all'anno 2000, derivante da plusvalenze non dichiarate realizzate mediante la cessione di terreni edificabili. Il contribuente sosteneva che l'omessa dichiarazione fosse stata sanata dal condono previsto dalla Legge n. 289 del 2002, art. 9. L'Agenzia delle Entrate contestava tale conclusione, sostenendo che le plusvalenze da cessione di terreni edificabili sono redditi soggetti a tassazione separata e, proprio per questo, sono espressamente escluse dalla definizione automatica prevista dall'art. 9 del condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi dell'Agenzia, relativi alla violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 53 e 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992; ha respinto il terzo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione della sentenza impugnata; ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo erronea l'affermazione della CTR secondo cui le plusvalenze da cessione di terreni edificabili sarebbero soggette a tassazione ordinaria e quindi definibili mediante condono. La Corte ha chiarito che tali plusvalenze sono redditi diversi soggetti a tassazione separata e non possono essere oggetto di definizione automatica ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 289 del 2002. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato respinto il ricorso del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre M.S. è stato condannato al pagamento di 6.000 euro per le spese del giudizio di cassazione, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b) (ora art. 67 T.U.I.R.)

    plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione

    Le plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni edificabili costituiscono redditi diversi fiscalmente rilevanti.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. g-bis) (ora art. 17 T.U.I.R.)

    Le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili sono soggette a tassazione separata.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 1

    non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata

    La definizione automatica prevista dal condono non si applica ai redditi soggetti a tassazione separata. Per tali redditi resta eventualmente utilizzabile la distinta dichiarazione integrativa prevista dall'art. 8 della stessa legge, secondo le relative modalità.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 8

    La sentenza richiama la possibilità, per i redditi esclusi dalla definizione automatica, di avvalersi della dichiarazione integrativa prevista da tale disposizione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57

    Le disposizioni disciplinano l'appello nel processo tributario e il divieto di introdurre domande o questioni nuove; nel caso concreto i relativi motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati inammissibili perché riferiti ad argomentazioni non decisive e prive di autonoma rilevanza.

Massime di principio

  • Le plusvalenze realizzate dalla cessione onerosa di terreni edificabili, se il terreno è edificabile secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della vendita, sono normalmente qualificate come redditi diversi soggetti a tassazione separata.
  • I redditi soggetti a tassazione separata sono esclusi dalla definizione automatica prevista dall'art. 9 della Legge n. 289 del 2002; pertanto un condono generale non sana automaticamente l'omessa dichiarazione di tali redditi.
  • L'esclusione dal condono automatico non impedisce necessariamente il ricorso a specifiche procedure integrative, quando previste dalla legge applicabile e rispettate nelle forme e nei termini stabiliti.
  • Se la natura edificabile del terreno è stata accertata nei precedenti gradi e non è stata validamente impugnata, tale presupposto può considerarsi coperto da giudicato interno e non può essere rimesso in discussione in cassazione.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una qualificazione fiscale errata del reddito, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidere direttamente nel merito.

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