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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13110/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA e IRAP per l’anno d’imposta 1998, sostenendo di aver ricevuto la notifica della cartella nel 2005 e che, non essendo seguiti altri atti interruttivi, il credito erariale fosse ormai prescritto. La controversia era stata definita favorevolmente al contribuente nei primi due gradi di merito. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2946, 2948, 2953 e 2697 c.c., sostenendo che il ricorso introduttivo del contribuente, pur essendo stato proposto dal debitore, fosse idoneo a interrompere la prescrizione perché il giudizio in cui il creditore si difende per far valere la propria pretesa integra comunque un atto interruttivo; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla notifica di una intimazione di pagamento asseritamente eseguita il 19 gennaio 2010; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione al medesimo tema dell’effetto interruttivo; (4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la notificazione dell’intimazione; (5) violazione degli artt. 2946, 2948, 2953 e 2697 c.c., censurando la decisione che aveva applicato la prescrizione quinquennale ai crediti per imposte erariali, sostenendo invece la prescrizione decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il principio per cui la domanda giudiziale proposta dal debitore, quando sia ammissibile e il creditore si costituisca per sostenere la propria pretesa, è astrattamente idonea a interrompere la prescrizione; ha inoltre rilevato l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla notificazione dell’intimazione di pagamento; infine ha ribadito che, per IVA e IRAP, in mancanza di una specifica previsione di termine più breve, si applica la prescrizione decennale, non quella quinquennale.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    costituisce il termine ordinario e residuale di prescrizione decennale applicabile ai crediti erariali, in assenza di una diversa previsione di legge.

  • art. 2948 c.c.

    non si applica ai crediti per IVA e IRAP, perché l’obbligazione tributaria, pur avendo cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario e non è assimilabile ai pagamenti periodici in senso tecnico.

  • art. 2953 c.c.

    si applica quando la pretesa erariale sia divenuta definitiva per giudicato, determinando la prescrizione decennale dell’actio iudicati.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel contesto della deduzione sulla prescrizione e sull’onere di provare gli atti interruttivi o la decorrenza del termine.

  • art. 2943 c.c.

    "la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo"

    la domanda giudiziale idonea a interrompere la prescrizione è quella che introduce un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo, o una domanda proposta nel corso di un giudizio già instaurato; l’effetto interruttivo è collegato all’atto tipico processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    la deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che la questione sia stata specificamente devoluta al giudice di merito e riprodotta nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con puntuale indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura per violazione o falsa applicazione di legge nei motivi accolti.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come base della trattazione camerale del ricorso.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 78

    richiamato quale disposizione che, per l’imposta di registro, conferma la disciplina del termine di prescrizione decennale.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    escluso come parametro applicabile alla fattispecie, non incidendo sulla prescrizione del credito azionato nel caso concreto.

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 20

    ritenuto non applicabile quale termine quinquennale al credito per imposte erariali nel caso esaminato.

Massime di principio

  • La domanda giudiziale proposta dal debitore può essere idonea a interrompere la prescrizione del credito quando il creditore si costituisca e difenda la propria pretesa nel relativo giudizio, poiché l’effetto interruttivo si ricollega all’atto processuale tipico che manifesta la volontà di far valere il diritto.
  • Per i crediti erariali relativi a IVA e IRAP, in mancanza di una espressa previsione di un termine più breve, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., non il termine quinquennale dei debiti periodici ex art. 2948 c.c.
  • La prescrizione delle pretese tributarie non si arresta per il solo decorso del tempo dopo la notifica della cartella se intervengono atti idonei a interromperla, come un’intimazione di pagamento validamente notificata, la cui deduzione deve essere esaminata dal giudice di merito se ritualmente devoluta.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia è scrutinabile solo se la questione risulta specificamente devoluta nei gradi di merito e riprodotta nel ricorso con adeguata precisione, così da consentire il controllo sulla decisività dell’omissione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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