Cassazione Penale, Sentenza n. 15649/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che, riformando la sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali stradali gravi. Il ricorso per cassazione sollevava due motivi: 1) l'inutilizzabilità della querela acquisita al fascicolo del dibattimento (sostenendo che il consenso all'acquisizione non impedisce di eccepire vizi della querela e che la querela non può sostituire l'escussione diretta della persona offesa); 2) la violazione di legge per la mancata escussione, come testimone, della parte offesa (l'agente di P.S. Ricci).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi diversi da quelli consentiti o aspecifici: il primo motivo è inammissibile per aspecificità perché non individua la norma processuale violata e non dimostra, con la "prova di resistenza", che l'espunzione della querela avrebbe alterato il convincimento; inoltre la giurisprudenza considera utilizzabile la querela acquisita al fascicolo con il consenso delle parti (ed era pacifico che vi fu consenso). Il secondo motivo è manifestamente infondato perché la ricorrente non ha dimostrato che la testimonianza omessa fosse decisiva né risulta che avesse richiesto l'esame della persona offesa in sede di merito (art. 495, comma 2 c.p.p.). Per questi motivi la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
a che la querela fosse acquisita a fini probatori al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 493 c.p.p.
Il consenso delle parti all'acquisizione nel fascicolo del dibattimento determina la definitiva utilizzabilità della querela come mezzo di prova nel processo dibattimentale.
art. 606, comma 1, lett. c) e d) c.p.p.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la violazione di legge e l'illogicità della motivazione); la Corte la invoca per inquadrare i motivi dedotti, ritenendo però che i motivi proposti siano aspecifici o manifestamente infondati.
Stabilisce l'obbligo per la parte di chiedere, in sede di merito, l'assunzione di una prova (es. escussione della persona offesa); se non richiesta in sede di merito, non è ammissibile dedurne la mancata assunzione per la prima volta in cassazione.
Consente alla Corte di Cassazione di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione all'irrogazione di somme in favore della cassa delle ammende; la Corte la applica per bilanciare l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità ma comunque disporre un versamento equitativo.
Massime di principio
- Il consenso delle parti all'acquisizione di atti (es. querela) nel fascicolo del dibattimento rende tali atti utilizzabili come mezzi di prova; non basta poi contestarne genericamente l'utilizzabilità in cassazione senza specificare la norma violata.
- Per ottenere l'annullamento per inutilizzabilità di una prova è necessario dimostrare, con la "prova di resistenza", che l'espunzione della prova avrebbe avuto un'effettiva incidenza decisiva sull'esito del giudizio.
- Non è possibile sollevare in cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva se la parte non aveva richiesto l'assunzione della relativa prova in sede di merito (art. 495 c.p.p.); omissioni non richieste in tempo utile risultano inammissibili in cassazione.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e collegati alle fattispecie di doglianza previste dalla legge; motivi generici o vaghi sono dichiarati inammissibili.
- La Corte di Cassazione può condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese e, in via equitativa, disporre somme a titolo di ammenda anche se non risulta colpa grave, richiamando principi costituzionali e giurisprudenziali.
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