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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17383/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La sentenza di legittimità riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la decisione della Corte d'appello di Napoli del 24/09/2024. I ricorrenti deducevano, con un primo motivo, la carenza di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità, sostenendo in sostanza che la motivazione fosse insufficiente. Con un secondo motivo denunciavano la violazione di legge in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico, perché formulato in modo astratto e privo di specifiche ragioni di diritto e di elementi fattuali, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era invece sufficiente, non illogica e aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile in sede di legittimità, perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e a una diversa lettura delle fonti di prova, attività estranee al sindacato della Cassazione in mancanza di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente indicati.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove; è sindacabile solo l'eventuale vizio di legittimità specificamente dedotto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause esimenti non indicate nel testo, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È generico e quindi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che contesti la motivazione della sentenza senza indicare specifiche ragioni di diritto e concreti dati fattuali che ne mostrino l'inadeguatezza.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio o una diversa lettura delle prove, salvo la deduzione di specifici travisamenti delle emergenze processuali puntualmente indicate.
  • Una motivazione di merito è censurabile in cassazione solo se mancante, manifestamente illogica o comunque viziata nei limiti consentiti dal controllo di legittimità; non è sufficiente contrapporle una lettura alternativa degli elementi di prova.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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