Cassazione Penale, Sentenza n. 35443/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in sede di rinvio, con unico motivo fondato sul vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) relativo alla statuizione sulla sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha contestato l'iter argomentativo della Corte d'Appello che aveva ritenuto l'indicazione "pena sospesa" nel dispositivo letto in udienza come mero errore materiale, e la possibilità di correggere tale presunto errore nel testo di sentenza depositato successivamente (discrepanza tra dispositivo letto il 2/05/2016 e sentenza depositata il 6/05/2016). La questione centrale è se il dispositivo letto in udienza, che aveva originariamente concesso la sospensione della pena, potesse essere modificato dal successivo deposito o qualificato come errore materiale senza che vi fosse stata impugnazione del PM.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui il dispositivo letto in udienza, se formato e pubblicato prima della motivazione, è l'atto che esprime la volontà del giudice e non può essere modificato con la successiva motivazione; la correzione per mero errore materiale è ammissibile soltanto quando dispositivo e motivazione sono stati formati e pubblicati contestualmente. Nel caso concreto il dispositivo era stato letto il 2/05/2016 e la motivazione depositata successivamente (6/05/2016), pertanto la modificazione del dispositivo in sede di deposito non era legittima. Di conseguenza la Corte accoglie il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena, annulla senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa al rigetto del motivo e, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., accoglie il motivo di appello confermando la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena già stabilita nel dispositivo letto in udienza il 2/05/2016.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma invocata per dedurre il vizio di motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto fondato il motivo per insufficientte e illogica argomentazione in ordine alla rettifica del dispositivo
Applicata dalla Cassazione per pronunciare l'annullamento senza rinvio e accogliere direttamente il motivo di appello con conferma del beneficio, in quanto la questione era decidibile in base agli atti
D.Lvo 286/1998, art. 13, comma 13 (richiamato)
Norma relativa all'immigrazione richiamata in motivazione per specificare precedenti condanne dell'imputato che avrebbero potuto ostare alla concessione del beneficio; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'assenza di impugnazione da parte del PM rispetto al dispositivo letto in udienza precludeva la valutazione modificativa
Giurisprudenza (Sez. 4, Sent. n. 48766 del 24/10/2019)
Richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui il dispositivo può essere interpretato o integrato sulla base della motivazione solo se dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente; altrimenti il dispositivo letto in udienza prevale
Massime di principio
- Il dispositivo letto in udienza, se pubblicato prima della motivazione, è l'atto che esprime la volontà del giudice e non può essere modificato dal successivo deposito della motivazione.
- La correzione di un presunto errore materiale è ammissibile per modificare il dispositivo solo quando dispositivo e motivazione sono stati formati e pubblicati contestualmente; se non è così, la qualificazione come errore materiale non è legittima.
- Se il dispositivo letto in udienza concede un beneficio (es. sospensione condizionale della pena) e non vi è stata impugnazione da parte del Pubblico Ministero volta a contestarne la concessione, l'organo successivo non può modificarne il contenuto per sopperire a vizi che avrebbero richiesto impugnazione.
- In presenza di discrepanze tra dispositivo letto in udienza e testo depositato, il ricorrente può ottenere l'annullamento limitato della parte difforme; la Corte di Cassazione può, quando la questione è decisa dagli atti, annullare senza rinvio e accogliere il motivo (art. 620 c.p.p.).
- Nei casi in cui la rettifica del dispositivo incida su una 'modificazione essenziale' della volontà giudicante, è necessario valutare la legittimità dell'intervento e il rispetto delle garanzie di contraddittorio e impugnabilità; l'assenza di impugnativa del PM può bloccare modifiche sfavorevoli all'imputato.
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