Cassazione Penale, Ordinanza n. 36193/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente, già riconosciuta responsabile in primo e in secondo grado, ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per violenza privata continuata e il risarcimento del danno in favore di due parti civili. I motivi di ricorso riguardavano: 1) una asserita nullità della sentenza di primo grado per errata notifica dell'avviso di deposito tardivo, dedotta però in modo generico; 2) la lamentata mancanza di correlazione tra i fatti denunciati e quelli contestati nel capo di imputazione; 3) censure di merito volte a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio; 4) la dedotta decisività di una prova che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato; 5) ulteriori doglianze in punto di fatto. Le parti civili hanno depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso e la vittoria di spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, il secondo inammissibile per difetto di interesse perché la condanna era limitata agli episodi per i quali vi era querela, il terzo e il quinto inammissibili perché diretti a una rivalutazione del merito e a censure in fatto non proponibili in cassazione, e il quarto manifestamente infondato perché la presunta prova decisiva non era tale e la Corte di appello aveva motivato adeguatamente. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha escluso la liquidazione delle spese di legittimità in favore delle parti civili, richiamando il principio secondo cui ciò non spetta quando le parti civili non apportino un contributo specifico alla decisione limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Richiamo al codice di procedura penale per la regolazione delle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, i motivi di ricorso devono essere specifici: deduzioni generiche sulla nullità di un atto o di una sentenza non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
- È inammissibile il motivo di ricorso che deduca un vizio di correlazione tra accusa e sentenza quando l'imputato sia stato condannato soltanto per episodi coperti da querela e, dunque, non risulti un concreto interesse a censurare la decisione.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio o proporre censure meramente fattuali, salvo che si deduca un vizio che incida realmente sulla motivazione nei limiti del sindacato di legittimità.
- La deduzione della mancata considerazione di una prova è manifestamente infondata se il giudice di merito ha dato conto in modo adeguato delle ragioni per cui quella prova non è decisiva.
- La liquidazione delle spese in favore della parte civile nel giudizio di legittimità richiede un effettivo contributo difensivo alla decisione; non è dovuta se la parte civile si limita a chiedere il rigetto del ricorso senza contrastarne specificamente i motivi.
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