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Sentenza

Sentenza del 02/05/2024 n. 11868 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

AQ Energy Srl aveva chiesto il 26 giugno 2015 alla Direzione provinciale di Bari il rimborso di 214.436 euro di IRES per gli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013, invocando l’agevolazione Tremonti ambiente per un investimento di riqualificazione energetica. Non avendo indicato l’agevolazione nelle dichiarazioni originarie, presentò dichiarazioni integrative il 12 giugno 2015, corredate da perizia del 23 aprile 2015. L’Agenzia negò il rimborso, reputando decorsi i termini per le dichiarazioni integrative e per la domanda di rimborso. Dopo l’accoglimento del ricorso della società da parte della CTP di Bari e il rigetto dell’appello dell’Agenzia da parte della CTR della Puglia (sentenza n. 3564/4/2018, depositata il 12 dicembre 2018), l’Agenzia ricorse per cassazione con tre motivi: la deduzione era stata illegittimamente ripartita tra il 2011 e gli anni successivi anziché essere richiesta per intero nell’anno di realizzazione dell’investimento; la società, appartenendo a un consolidato fiscale, sarebbe stata priva di legittimazione ad agire, spettante secondo l’Agenzia alla consolidante; le dichiarazioni integrative sarebbero state tardive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il secondo e il terzo motivo: la società consolidata conserva la propria soggettività tributaria ed è legittimata a chiedere il rimborso relativo alla propria posizione; inoltre, il contribuente può emendare la dichiarazione e far valere in giudizio il diritto al rimborso, anche tramite dichiarazione integrativa tardiva, quando l’omissione sia riconducibile a incertezza normativa. Ha invece accolto il primo motivo: in assenza di una norma che autorizzi la ripartizione dell’agevolazione, l’intero importo agevolabile va richiesto nell’anno in cui il costo delle immobilizzazioni è iscritto nello stato patrimoniale, nella fattispecie il 2011, calcolandolo secondo il metodo dell’approccio incrementale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. L’esito è parziale: l’Agenzia ha prevalso sulla questione della ripartizione temporale, ma non sulle questioni di legittimazione e tardività.

Norme richiamate

  • Art. 6, commi 13-19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Tremonti ambiente), in particolare comma 15

    In assenza di diversa disposizione di legge, l'agevolazione della c.d. Tremonti ambiente ( art. 6 , commi 13 - 19 L. n. 388/2000 ), quale applicabile ratione temporis, va richiesta per l'intero importo dell'investimento suscettibile di agevolazione secondo il metodo di calcolo dell'approccio incrementale con riferimento all'anno in cui il costo d'acquisto delle relative immobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente è iscritto nel contenuto dello stato patrimoniale.

    L’approccio incrementale serve a determinare il quantum dell’investimento ambientale agevolabile, non a ripartire la deduzione fra più anni. In mancanza di una specifica disposizione che consenta la ripartizione, l’agevolazione va richiesta per intero nell’anno di iscrizione in bilancio del costo delle immobilizzazioni interessate.

  • Artt. 118 e 124 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    in tema di consolidato fiscale nazionale, al gruppo non è riconosciuta la soggettività tributaria, che permane in capo alle singole società

    L’adesione al consolidato fiscale non trasferisce al gruppo la soggettività tributaria delle società partecipanti. È quindi legittimata a chiedere il rimborso la società consolidata cui si riferisce il credito derivante dall’investimento.

  • Art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    il contribuente può emendare comunque la propria dichiarazione, quando abbia omesso di dichiarare l'investimento nell'anno di realizzazione per ragioni riferite all'incertezza normativa, facendo valere in sede giurisdizionale il proprio diritto al rimborso, se sussistente

    L’omissione dell’agevolazione nella dichiarazione originaria non impedisce, se dovuta a incertezza normativa, di correggere la dichiarazione e chiedere giudizialmente il rimborso, anche quando l’integrativa sia tardiva.

Massime di principio

  • Nel consolidato fiscale nazionale, ciascuna società conserva la propria soggettività tributaria: la società che ha effettuato l’investimento e vanta il credito può agire per il rimborso riferito alla propria posizione.
  • La dichiarazione integrativa tardiva non esclude automaticamente il diritto al rimborso: quando l’omissione deriva da incertezza normativa, il contribuente può emendare la dichiarazione e far valere in giudizio il credito, purché ne ricorrano i presupposti.
  • Per la Tremonti ambiente, il metodo dell’approccio incrementale determina l’ammontare dell’investimento agevolabile, ma non autorizza a distribuire l’agevolazione su più periodi d’imposta. In assenza di una diversa norma, va richiesta nell’anno d’iscrizione del costo delle immobilizzazioni nello stato patrimoniale.

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