Cassazione Penale, Ordinanza n. 05646/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza del giudice di pace che aveva convalidato il decreto di espulsione. Ha dedotto, da un lato, la mancata traduzione del decreto in lingua albanese, sostenendo che ciò ne avrebbe inficiato la validità; dall’altro, ha lamentato la mancata notifica entro 48 ore del provvedimento di convalida dell’espulsione. Nella memoria difensiva è stata inoltre chiesta l’assegnazione ad altra sezione e ribadite le ragioni di accoglimento del ricorso. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla traduzione, perché il giudice di merito aveva accertato in concreto la conoscenza della lingua italiana da parte dell’interessato, rendendo superflua la traduzione in albanese; quanto alla notifica della convalida, perché il termine di 48 ore previsto dall’art. 14, comma 4, del d.lgs. 286/1998 riguarda la convalida del decreto e non la sua notificazione.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
"il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive"
Il termine di 48 ore attiene alla convalida del decreto di espulsione; non è richiesto che la notifica del provvedimento di convalida intervenga entro lo stesso termine.
Massime di principio
- In materia di espulsione, la mancata traduzione del provvedimento non ne determina automaticamente l’invalidità: occorre verificare in concreto se l’interessato conoscesse la lingua nella quale l’atto è stato tradotto, accertamento rimesso al giudice di merito sulla base degli elementi probatori acquisiti.
- Il termine di quarantotto ore previsto per la convalida del decreto di espulsione riguarda la convalida stessa e non la sua notificazione; è quindi inconferente dedurre la nullità o inefficacia del provvedimento per il solo fatto che la notifica della convalida sia avvenuta oltre tale termine.
- Se i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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