Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09698/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità ha applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 21 marzo 2024. Dal testo emerge che i motivi erano tutti diretti a contestare il trattamento sanzionatorio: in particolare la motivazione della pena irrogata e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che tali censure non erano consentite in sede di legittimità, perché la sentenza impugnata risultava sorretta da motivazione sufficiente e non illogica. La pena base, rideterminata in appello, era immediatamente ricostruibile, così come le ragioni dell'aumento per recidiva reiterata e della riduzione per il rito. Le attenuanti generiche erano escluse in ragione dei precedenti penali del ricorrente, valutazione di merito non sindacabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera contestazione del trattamento sanzionatorio, quando la motivazione sulla pena sia sufficiente e non manifestamente illogica.
  • La determinazione della pena base, l'aumento per recidiva e la riduzione per il rito sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione presenti lacune, incertezze o manifeste illogicità; se invece risultano chiaramente individuabili, la censura è inammissibile.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando fondato sui precedenti penali dell'imputato e su una valutazione di merito adeguatamente espressa, non è riesaminabile in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni conseguenti previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.