Cassazione Penale, Sentenza n. 21793/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) nullità della sentenza d'appello per presunta incompatibilità del giudice ai sensi dell'art. 34 c.p.p. (il medesimo giudice aveva in altro procedimento svolto funzioni di GIP e compiuto valutazioni incidentali sull'attendibilità della chiamata in correità); 2) violazione del diritto di difesa per mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e mancata acquisizione di specifici elementi probatori (quali la scheda comparativa delle impronte sul biglietto autostradale n. 1332, accertamenti tecnici sul biglietto n. 6578 e sulle impronte rinvenute su un mobile in altra rapina, e una perizia sul fotogramma per verificare il veicolo noleggiato); 3) errata applicazione di legge eccessività della pena e rifiuto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante lo stato di incensuratezza e il comportamento processuale del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura di incompatibilità: le decisioni pregresse attribuite al medesimo giudice non avevano inciso sul merito dei fatti di questo processo e, in ogni caso, l'incompatibilità non determina nullità automatica degli atti ma è rimediabile con l'istanza di ricusazione o astensione che non era stata proposta. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria, richiamando il principio della "doppia conforme" e il limite del sindacato di legittimità che non può riesaminare i fatti ma solo verificare la logicità e completezza della motivazione, ritenuta adeguata. Sul terzo motivo ha ritenuto fondato il diniego delle attenuanti generiche in relazione alla gravità, pluralità, premeditazione e sistematicità dei reati, uso di armi e assenza di segni di resipiscenza. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile quantificate in euro 3.500 oltre accessori di legge, e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Discute l'incompatibilità tra funzioni giudiziarie; la Corte ricorda le successive modifiche normative (commi 2-bis, 2-ter, 2-quater) e interpreta che l'incompatibilità non produce automaticamente la nullità degli atti ma può dar luogo a ricusazione/astensione; il giudice che abbia adottato provvedimenti che non implicano decisioni di merito non è incompatibile per il successivo giudizio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione della cassazione ai soli punti necessari per la decisione; la Corte svolge la trattazione entro i limiti di questa norma.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Citata relativamente alla richiesta difensiva di trattazione orale in presenza; la richiesta è stata presa atto.
Norma richiamata per l'effetto della pronuncia: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e altre somme previste.
art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamata per affermare che la violazione dell'obbligo di astensione non determina nullità generale ed assoluta degli atti e costituisce motivo di ricusazione.
Norma procedurale della ricusazione: la Corte sottolinea che l'eventuale vizio di incompatibilità doveva essere dedotto con la procedura di ricusazione.
d.lgs. 19/02/1998 n. 51, art. 171; L. 16/12/1999 n. 479, art. 11; L. 08/04/2004 n. 95, art. 3; d.l. 07/04/2000 n. 82 (conv. L. 05/06/2000 n. 144)
Richiamate per ricostruire il quadro normativo di modifica dell'art. 34 c.p.p.; la Corte utilizza tali fonti per spiegare che la disciplina dell'incompatibilità è stata mitigata da successive deroghe legislative.
Giurisprudenza costituzionale e Corte EDU (menzionate)
La Corte richiama orientamenti della Corte costituzionale e della Corte EDU per sostenere che il sistema dell'astensione e della ricusazione sono strumenti idonei a tutelare il diritto ad un giudice imparziale; la CEDU richiede l'esaurimento dei rimedi interni (ricusazione) prima di denunciare la mancanza di imparzialità.
Massime di principio
- L'incompatibilità del giudice per funzioni diverse non comporta automaticamente la nullità degli atti: la parte che ritiene sussistere incompatibilità deve tempestivamente proporre istanza di astensione o procedere alla ricusazione; in mancanza, la censura sarà difficilmente accolta in sede di legittimità.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sui fatti è limitato: quando vi sono due sentenze conformi (doppia conforme) che adottano criteri motivazionali coerenti, la Cassazione verifica la logicità e completezza della motivazione ma non riefà i fatti né riesamina il compendio probatorio come un nuovo giudice di merito.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria o di nuovi accertamenti tecnici deve essere valutata in primo grado e in appello; in Cassazione la censura è ammissibile solo se dimostra una violazione processuale tale da aver pregiudicato il diritto di difesa o l'apprezzamento logico delle prove.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo anche se l'imputato è incensurato, quando emergono elementi contrari ritenuti decisivi dal giudice (gravità del fatto, uso di armi, sistematicità, assenza di resipiscenza); il giudice non è tenuto a menzionare ogni elemento favorevole purché consideri quelli rilevanti e dia specifiche ragioni.
- In caso di rigetto del ricorso, il condannato può essere onerato del pagamento delle spese processuali, delle somme alla Cassa delle ammende e della rifusione delle spese della parte civile; occorre sempre valutare l'eventuale quantificazione proposta dalla parte civile e le decisioni del giudice.
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