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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45647/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell\'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la domanda diretta alla sospensione dell\'esecuzione della pena pecuniaria. Il ricorrente deduce che, essendo stato ammesso all\'affidamento in prova al servizio sociale, la competenza a decidere sulla sospensione della pena pecuniaria spetta al Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell\'art.47, comma 12, ord. pen., e non al giudice dell\'esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, quando la pena pecuniaria è irrogata congiuntamente alla pena detentiva e il condannato ha presentato istanza o è ammesso all\'affidamento in prova, la competenza a decidere sulla sospensione dell\'esecuzione della pena pecuniaria spetta al Tribunale di Sorveglianza (anticipazione degli effetti dell\'art.47, comma 12, ord. pen.). Conseguentemente, la Corte ha annullato senza rinvio l\'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per il giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 12, ordinamento penitenziario

    La Corte interpreta la norma nel senso che l\'effetto dell\'ammissione all\'affidamento in prova può tradursi nella sospensione dell\'esecuzione della pena pecuniaria e che la decisione su tale sospensione compete al Tribunale di Sorveglianza, non al giudice dell\'esecuzione.

  • Giurisprudenza: Sez. I n. 12775 del 2019 (rv 276388)

    Precedente della Corte di legittimità che già aveva stabilito la competenza del Tribunale di Sorveglianza a decidere sulla sospensione della pena pecuniaria in presenza di istanza di affidamento in prova; il Collegio condivide e conferma tale orientamento.

Massime di principio

  • Se la pena pecuniaria è inflitta congiuntamente alla pena detentiva e il condannato è ammesso all\'affidamento in prova al servizio sociale, la competenza per decidere sulla sospensione della pena pecuniaria spetta al Tribunale di Sorveglianza e non al giudice dell\'esecuzione.
  • La richiesta di sospensione della pena pecuniaria in tale contesto deve quindi essere rivolta al Tribunale di Sorveglianza; un provvedimento di inammissibilità da parte del giudice dell\'esecuzione può essere impugnato fino alla Corte di Cassazione per errore di competenza.
  • La sospensione della pena pecuniaria è considerata un\'anticipazione degli effetti derivanti dall\'art.47, comma 12, ord. pen., collegata all\'ammissione all\'affidamento in prova.
  • In presenza di orientamento consolidato della Corte di Cassazione su questo punto, l\'errata declaratoria di incompetenza comporta l\'annullamento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per la decisione di merito.
  • Per massimizzare le probabilità di accoglimento, la richiesta al Tribunale di Sorveglianza dovrebbe documentare l\'avvenuta ammissione all\'affidamento in prova e ogni elemento rilevante sul comportamento del condannato nel periodo di prova.

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