Cassazione Penale, Sentenza n. 20475/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la condanna per rapina continuata (artt. 81 cpv., 628 c.p.) commessa tra settembre 2013 e luglio 2014. Il ricorrente deduceva: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che la motivazione di primo grado descriveva fatti diversi da quelli contestati e che la Corte d'appello non poteva sostituire la motivazione ma solo integrarla; 2) vizio di motivazione e travisamento probatorio con violazione del principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio, lamentando che la condanna si fondava su dichiarazioni non confrontate e su confusione tra più episodi (capo A vs capo B), con differenze temporali e di luogo (es. episodio del 12 agosto 2014 fuori dal termine indicato nel capo A, che si chiudeva a luglio 2014); 3) errato diniego delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., per mancata adeguata modulazione della pena rispetto alla personalità e alla gravità criminologica dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione, con sentenza del 12/05/2026, ha rigettato in gran parte il ricorso ma ha accolto parzialmente il secondo motivo. Precisazioni: 1) ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la Corte d'appello ha adeguatamente risposto all'eccezione di nullità e che, a certe condizioni, l'appello può integrare la motivazione del primo grado purché l'imputato abbia potuto difendersi sui fatti; 2) ha invece accertato confusione da parte della Corte d'appello con riguardo al secondo episodio contestato nel capo A (la sottrazione della scheda bancomat e l'uso della stessa), constatando che la Corte territoriale aveva fatto richiamo a dichiarazioni relative al capo B e non si era confrontata con la difesa circa l'attribuzione di quel fatto ad altri soggetti; per tale episodio, non essendo intervenuta la prescrizione, la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a quella rapina avvenuta in viale Giostra e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio; 3) ha ritenuto infondato il motivo sulle attenuanti, concludendo che il diniego era motivato in relazione alla pervicacia del comportamento e alla recidiva. In sintesi: annullamento parziale e rinvio per un unico episodio; rigetto del resto del ricorso.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (concorso di reati, continuazione)
Richiamato in relazione alla qualificazione della condotta come rapina continuata; la Corte ha confermato la rilevanza della continuazione per la valutazione della responsabilità penale complessiva
Norma sostanziale di riferimento per la tipizzazione delle condotte contestate; la sentenza conferma che le sottrazioni realizzate con violenza o minaccia rientrano nella fattispecie
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. (trattazione in pubblica udienza su richiesta delle parti)
Richiamato in ordine alla procedura seguita; menzionato per indicare che il dibattimento è stato trattato in pubblica udienza su richiesta delle parti
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Fondamento giuridico dei motivi di cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione); la Corte ha applicato tali parametri nel sindacare le doglianze sulla correlazione tra accusa e sentenza e sulla valutazione probatoria
artt. 521, 522, 604, comma 1, cod. proc. pen. (norme sul giudizio di appello e motivazione)
Richiamate nella critica sulla presunta violazione del principio di correlazione; la Cassazione ha osservato che la Corte d'appello può integrare la motivazione nei limiti in cui l'imputato abbia potuto difendersi
artt. 533, 535, 605, comma 1, 530 cod. proc. pen. (valutazione delle prove e motivazione)
Riferite nei motivi attinenti al travisamento della prova e al principio del libero convincimento basato sulla prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Cassazione ha annullato parzialmente per confusione probatoria tra capi
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Richiamato dal ricorrente per contestare il diniego delle attenuanti; la Corte ha ritenuto la motivazione del diniego congrua alla luce della pervicacia del comportamento e dei precedenti penali
Massime di principio
- La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo se vi è una trasformazione radicale del fatto che cagioni incertezza sull'oggetto dell'imputazione e reale pregiudizio per la difesa; differenze descrittive non sono sempre decisive se l'imputato ha potuto difendersi concretamente.
- La Corte d'appello può integrare la motivazione della sentenza di primo grado nei limiti in cui l'integrazione non introduca un mutamento sostanziale dell'oggetto dell'imputazione e l'imputato abbia avuto effettiva possibilità di difendersi.
- Se in sede di appello si riscontra confusione tra episodi distinti (diversa cronologia o diverso locus commissi delicti) e la valutazione probatoria si fonda su dichiarazioni riferibili a fatti diversi, la Cassazione può annullare limitatamente alla parte affetta da tale vizio e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
- Per la conferma di una condanna è necessario che il convincimento sia formato oltre ogni ragionevole dubbio su ciascun episodio; la mera coerenza apparente tra dichiarazioni non è sufficiente se non viene dimostrata la connessione puntuale tra prova e specifico fatto contestato.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede l'elencazione di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli; è però necessaria una motivazione che indichi gli elementi ritenuti decisivi ai fini della scelta valutativa.
- In caso di annullamento parziale non prescritto, il giudizio di merito viene rinnovato solo sulla porzione di causa interessata dal vizio, mentre le altre statuizioni rimangono efficaci.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20142/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20143/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20147/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20152/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20157/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20158/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →