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Sentenza

Sentenza del 12/12/2017 n. 5203 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Valore normale - Operazioni infragruppo - Linee guida OCSE - Determinazione del metodo applicato - Onere di motivazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la determinazione del valore normale di beni ceduti o servizi prestati nell'ambito di operazioni infragruppo ai sensi dell'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986. Il punto centrale è stabilire se l'Amministrazione finanziaria debba indicare, nell'atto di accertamento, sia il metodo econometrico adottato tra quelli riconosciuti dalle Linee guida OCSE, sia le ragioni per cui tale metodo è stato ritenuto più idoneo rispetto agli altri, tenuto conto delle concrete caratteristiche commerciali del gruppo.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è soggetta a uno specifico onere di motivazione. L'accertamento non può limitarsi a determinare il valore normale o a richiamare genericamente le Linee guida OCSE: deve esplicitare il metodo utilizzato e le ragioni della sua scelta. In assenza di tale indicazione e giustificazione, l'accertamento risulta viziato per carenza di motivazione. Dal testo fornito non risultano indicati gli estremi del procedimento né il dispositivo concreto, ma il principio affermato è favorevole al contribuente sul tema dell'onere motivazionale.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 7, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Operazioni infragruppo e determinazione del valore normale.

    La norma impone di verificare la congruità dei prezzi nelle operazioni tra imprese associate secondo il principio di libera concorrenza e consente il controllo del valore normale delle transazioni infragruppo.

  • Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento

    Modello accettato a livello internazionale per verificare la rispondenza delle transazioni infragruppo alle regole di libero mercato.

    Le Linee guida OCSE individuano criteri e metodi econometrici alternativi per la determinazione del valore normale. L'Amministrazione deve spiegare quale metodo ha applicato e perché lo ha considerato più adeguato alle caratteristiche della concreta operazione e del gruppo.

Massime di principio

  • Negli accertamenti sui prezzi di trasferimento, l'Amministrazione finanziaria deve indicare con precisione il metodo di determinazione del valore normale effettivamente utilizzato.
  • Il semplice richiamo all'art. 110, comma 7, del TUIR o alle Linee guida OCSE non è sufficiente: devono essere illustrate le ragioni della scelta del metodo rispetto ai criteri alternativi.
  • La motivazione deve essere concreta e collegata alle caratteristiche economiche, funzionali e commerciali delle società e delle operazioni esaminate.
  • In caso di motivazione generica o mancante sul metodo applicato e sulla sua idoneità, il contribuente può contestare la validità dell'accertamento per difetto di motivazione.
  • Il contribuente dovrebbe conservare documentazione idonea a dimostrare la scelta del metodo di transfer pricing, la comparabilità delle operazioni e la coerenza dei prezzi con il principio di libera concorrenza.

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