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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16365/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di ricusazione dei giudici per presunta incompatibilità ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., perché gli stessi giudici avevano in precedenza disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero dinanzi a una precedente richiesta di sequestro di prevenzione, sicché la ricorrente sosteneva che tale attività avesse manifestato un indebito convincimento sui fatti oggetto della richiesta successiva

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto correttamente applicabile la sentenza della Corte costituzionale n. 182/2025, secondo la quale, nel procedimento di prevenzione (che ha natura monofasica), la restituzione degli atti al Pubblico Ministero non configura un'attività pregiudicante né esprime un indebito convincimento sul "fumus" del sequestro di prevenzione. Di conseguenza l'istanza di ricusazione era manifestamente infondata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a versare euro tremila alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 37, comma 1, cod. proc. pen.

    "se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione"

    La norma legittima la ricusazione per manifestazione di indebito convincimento; la Corte ha interpretato che tale manifestazione sussiste solo quando si verifica un'attività 'pregiudicante' che soddisfa i criteri delineati dalla giurisprudenza costituzionale; la mera restituzione degli atti nella fase cautelare del procedimento di prevenzione non rientra in questa fattispecie

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 182/2025

    Principio centrale: nel procedimento di prevenzione, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero costituisce una sottofase della procedura monofasica e non è di per sé attività pregiudicante; dunque non impedisce al medesimo giudice di valutare successiva richiesta di sequestro di prevenzione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 209/2024

    Ha definito i criteri per configurare un'attività 'pregiudicante' e l'ipotesi di 'incompatibilità costituzionalmente necessaria': le valutazioni devono riguardare la stessa res; essere strumentali a decisione; attinere al merito dell'ipotesi accusatoria; essere collocate in diversa fase del procedimento

  • art. 20, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma richiamata nella motivazione come riferimento pratico nella fattispecie sovrapponibile: riguarda la gestione degli atti nel procedimento di prevenzione e l'ipotesi in cui il giudice abbia restituito atti all'autorità proponente

  • Cost. artt. 24, 111, 117; CEDU art. 6; Carta UE art. 47

    Questi riferimenti sono stati presi in considerazione dalla Corte costituzionale nell'analisi di compatibilità con i diritti al giusto processo; la Corte suprema ha ritenuto che le considerazioni costituzionali sulla questione permettono di escludere l'incompatibilità quando si tratta di mera restituzione degli atti nel procedimento di prevenzione

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione la restituzione degli atti al Pubblico Ministero non costituisce automaticamente motivo di ricusazione: essa è considerata una sottofase di un procedimento unitario e monofasico e non una manifestazione di indebito convincimento
  • Perché sussista un'incompatibilità 'costituzionalmente necessaria' occorre dimostrare un'attività pregiudicante che soddisfi i quattro criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale (stessa res, valutazione strumentale alla decisione, attinenza al merito dell'accusa, collocazione in una diversa fase procedimentale)
  • La mera conoscenza o la produzione di valutazioni incidentali non equivale a manifestazione di indebito convincimento: la ricusazione richiede elementi concreti di pregiudizio sostanziale
  • Se un giudice ha espresso chiaramente convinzioni sui fatti o ha adottato atti decisionali che implicano valutazioni di merito definitive, la ricusazione può trovare fondamento; ogni richiesta deve essere contestualizzata e supportata da fatti specifici
  • In presenza di dubbi su possibili violazioni del principio del giudice imparziale nel contesto di misure preventive, è utile richiamare e confrontare la giurisprudenza costituzionale (es. sentenze n. 182/2025 e 209/2024) per valutare se l'atto contestato sia meramente procedurale o effettivamente pregiudicante
  • Prassi consigliata: documentare con precisione quale atto o dichiarazione del giudice si ritenga pregiudicante e dimostrare come esso soddisfi i requisiti richiesti per configurare indebito convincimento; ricorrere tempestivamente e motivatamente

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