Cassazione Penale, Sentenza n. 3027/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Casimiro Nori era stato condannato per tentato omicidio (qualificato in primo grado come tentativo di lesioni personali aggravate) e per detenzione/porto di arma clandestina per fatti del 9 giugno 2014. In appello le condanne erano state confermate. Con ricorso per cassazione il difensore ha dedotto l'assenza di motivazione della sentenza di appello, lamentando in particolare che le doglianze difensive non sarebbero state affrontate e che era stato negato il riconoscimento delle attenuanti generiche richieste in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche: il primo motivo (sulla responsabilità) non indicava il contenuto specifico delle censure mosse in appello; inoltre la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente sia la ricostruzione del fatto che l'esclusione della legittima difesa e la clandestinità dell'arma. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto il motivo generico perché non si confrontava con la motivazione delle sentenze di merito, che avevano calibrato la pena sulla gravità del fatto e sulla concreta offensività della condotta. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile (liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Disposizione richiamata per motivare la condanna alle spese processuali a seguito di inammissibilità del ricorso; la Cassazione ha applicato le conseguenze processuali previste per il ricorso inammissibile.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la somma a favore della Cassa delle ammende; utilizzata per giustificare l'irrogazione dell'ammenda equitativa.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate: le doglianze puramente generiche che non indicano l'oggetto preciso delle censure sono inammissibili.
- La valutazione sulla motivazione del giudice di merito richiede che il ricorrente si confronti concretamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata; non è sufficiente affermare in termini generici che la motivazione manca.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere confermato se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la commisurazione della pena in relazione alla gravità del fatto e alla offensività della condotta; il ricorso deve mostrare perché tale motivazione sia insufficiente o contraddittoria.
- La mancata specificazione delle censure espone il ricorrente al rischio di condanne alle spese e al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende, ai sensi delle norme processuali e della giurisprudenza costituzionale richiamata.
- Se si impugna la mancata concessione di circostanze o attenuanti, occorre indicare puntualmente gli elementi fattuali e giuridici che, a parere del ricorrente, avrebbero dovuto portare a una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio.
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