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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05674/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto la richiesta e ha disposto la correzione dell'errore materiale nell'intestazione della sentenza n. 1446/2025 del 30/10/2025, sostituendo il numero di rg. 24653/2025 con il numero corretto 24256/2025. Ha inoltre mandato alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Non vi è stata decisione sul merito del procedimento penale.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento relativo a un imputato, il pubblico ministero ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'intestazione di una precedente sentenza della Corte di cassazione. L'errore riguardava il numero di registro generale indicato come 24653/2025 invece di 24256/2025. La questione sottoposta alla Corte non concerneva il merito della responsabilità penale, ma esclusivamente la rettifica dell'errore materiale. La Corte ha rilevato che l'errore non determinava nullità e che la sua eliminazione non comportava una modificazione essenziale dell'atto.

Norme richiamate

  • art. 610 co. 5 c.p.p.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini.

  • art. 611 co. 1 bis c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 610 co. 5 c.p.p. quale base procedurale per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nell'intestazione di un provvedimento può essere corretto quando la sua eliminazione non incide sulla sostanza dell'atto e non ne determina nullità.
  • La correzione dell'errore materiale è ammissibile anche quando riguarda un dato identificativo formale, come il numero di registro generale, se la rettifica non comporta una modifica essenziale del provvedimento.
  • La trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti è consentita nei casi previsti dalla disciplina processuale richiamata, in assenza di richiesta tempestiva di trattazione orale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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