Cassazione Civile, Ordinanza n. 04096/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società in accomandita semplice ha agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficaci nei propri confronti alcuni atti di disposizione patrimoniale compiuti da un socio, deducendo che tali atti pregiudicassero le proprie ragioni creditorie. Le ragioni creditorie erano ricondotte a una delibera assembleare del 13 febbraio 2012 con cui la maggioranza dei soci accomandanti aveva deliberato, ai sensi dell'art. 2286 c.c., l'esclusione del socio dalla compagine sociale e la revoca dalla carica di amministratore unico socio accomandatario. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c. e dichiarando inefficaci gli atti impugnati. Il soccombente proponeva appello, respinto dalla Corte d'appello. In cassazione egli proponeva ricorso affidato a quattro motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso e chiedeva l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. La Corte ha richiamato il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha anche escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo come base della delibera di esclusione del socio e revoca dall'amministrazione; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione
richiamato come fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta dalla società
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato
Cass., sez. un., ord., 25 marzo 2013, n. 7378
richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo anche senza accettazione della controparte
Cass. 5 maggio 2011, n. 9857
richiamata a sostegno della non necessità di accettazione della rinuncia
Cass. n. 19560 del 2015
richiamata per escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione del giudizio
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte, poiché non ha natura di atto accettizio.
- La rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese se le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
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