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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4893/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile la detenzione domiciliare e rigettava l'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente deduce carenza di motivazione e violazione degli artt. 13 e 47 ord. pen. e degli artt. 3 e 27 Cost., lamentando che il Tribunale ha respinto la misura alternativa basandosi unicamente sulla mancata revisione critica del proprio passato (ossia sulla mancata ammissione di colpevolezza), nonostante numerosi elementi positivi emersi dalla relazione (buona condotta carceraria, partecipazione ad attività trattamentali e formative, assenza di carichi pendenti e legami con la criminalità organizzata, nucleo familiare e prospettiva di lavoro)

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando contraddittorietà e carenza motivazionale nell'ordinanza impugnata. Ha richiamato i principi giurisprudenziali secondo cui la mancata ammissione di responsabilità non può, di per sé, precludere l'accesso all'affidamento in prova e che non è richiesta la completa revisione critica del passato, bensì che tale processo sia almeno avviato e che prevalgano elementi prognostici favorevoli (condotta post delictum, partecipazione a trattamenti, attaccamento familiare, prospettive di reinserimento). Avendo il Tribunale dato rilievo decisivo solo alla carente ammissione di colpa e non aver adeguatamente ponderato gli elementi positivi, la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro perché riesamini la richiesta conformandosi ai principi richiamati

Norme richiamate

  • art. 13 ord. pen.

    Invoke dall'interessato come parametro procedurale; la valutazione della richiesta di misura alternativa deve rispettare i principi di motivazione e ragionevolezza sanciti dalla normativa sull'esecuzione

  • art. 47 ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alle norme sull'affidamento in prova al servizio sociale; la corte sottolinea che l'applicazione della norma richiede un giudizio prognostico motivato e non può basarsi solo sulla mancata ammissione di colpa

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in termini di rispetto dei diritti fondamentali nella valutazione delle misure alternative e della finalità rieducativa della pena

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in relazione alla funzione rieducativa della pena; la misura alternativa va valutata in prospettiva di reinserimento sociale

  • Corte Cost., 5 dicembre 1997, n. 377

    Richiamata per il principio che l'affidamento in prova è strumento volto a realizzare l'esecuzione esterna della pena quando sia ragionevole la prognosi di completo reinserimento sociale

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, sent. Tron, Fiorentino, Danieli, Caputi, Incarbone, Gobbo, S., Pantaleo ecc.)

    Costante orientamento secondo cui: la gravità del reato, la mancata ammissione di colpevolezza o i precedenti non sono, di per sé, ostativi; è sufficiente che il processo di revisione critica sia almeno avviato e che la condotta post-delictum offra prognosi favorevole di reinserimento

Massime di principio

  • La mancata ammissione di responsabilità non può essere, di per sé, motivo esclusivo per negare l'affidamento in prova; il giudice deve valutare l'evoluzione della personalità e i comportamenti successivi al fatto
  • Per concedere l'affidamento in prova non è necessaria una completa revisione critica del passato: è sufficiente che tale processo sia avviato e che vi siano indicatori prognostici positivi
  • Elementi come buona condotta carceraria, partecipazione a percorsi trattamentali e formativi, assenza di nuovi reati, attaccamento familiare e concrete prospettive lavorative assumono rilevanza determinante nella valutazione prognostica
  • La decisione che nega una misura alternativa deve essere adeguatamente motivata e ponderare tutti i parametri giurisprudenziali; l'omissione o la motivazione contraddittoria rende la decisione annullabile
  • In presenza di motivazione carente il rimedio è l'annullamento con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi di diritto richiamati
  • Il giudice deve evitare di sovrastimare la gravità del reato o la mancata ammissione di colpa rispetto agli elementi positivi post delictum: il bilanciamento è obbligatorio e concreto

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