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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40615/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990 resta quindi ferma, senza riqualificazione nel fatto di lieve entità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso una sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Il ricorrente ha dedotto: 1) la nullità della sentenza per asserita violazione delle norme sull'incompatibilità del giudice; 2) l'erroneità della decisione in punto di responsabilità penale, lamentando che il compendio probatorio fosse stato mal valutato; 3) la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché le condizioni di astensione non integrano, di per sé, autonome cause di nullità della sentenza ma rilevano ai fini della ricusazione; ha ritenuto il secondo motivo meramente riproduttivo di censure già disattese dalla Corte territoriale con motivazione adeguata, fondata sul contenuto delle conversazioni e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia; ha ritenuto infine manifestamente infondato anche il terzo motivo, poiché la Corte di appello aveva logicamente valorizzato la presenza di un'attività di spaccio stabile e organizzata, incompatibile con la lieve entità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990

    condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per attività di spaccio; la Corte la richiama come titolo della condanna confermata.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    mancata riqualificazione del fatto in quello di lieve entità ex art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90

    La riqualificazione è esclusa quando la Corte territoriale motivi in modo logico, coerente e puntuale la presenza di un'attività di spaccio stabile e organizzata.

Massime di principio

  • Le condizioni di astensione del giudice non determinano automaticamente la nullità della sentenza: esse operano, di regola, sul piano della ricusazione e non integrano da sole un vizio invalidante della decisione.
  • In cassazione sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese dalla corte territoriale con motivazione congrua e fondata su un apprezzamento complessivo delle prove.
  • Ai fini della configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, è decisiva la valutazione concreta della struttura dell'attività illecita: la presenza di un traffico/spaccio stabile e organizzato è incompatibile con il riconoscimento del fatto lieve.
  • La motivazione che valorizzi il contenuto delle conversazioni e le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia può essere ritenuta sufficiente a sostenere l'affermazione di responsabilità, se logicamente e coerentemente inserita nel quadro probatorio complessivo.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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