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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17386/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per una rapina impropria, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. I motivi riguardavano: il concorso nel reato di rapina impropria; la mancata riqualificazione del fatto in furto in abitazione o violenza privata; il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 116 c.p.; la mancata esclusione delle aggravanti ex art. 628, comma terzo, nn. 1 e 3-bis, c.p.; inoltre, in cassazione, veniva prospettata anche la configurabilità del tentativo di rapina. La Corte rilevava che le censure riproducevano in gran parte quelle già formulate in appello e disattese con motivazione ritenuta congrua e logica, e che la nuova doglianza sul tentativo non era stata devoluta al giudice di merito ed era comunque infondata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la maggior parte dei motivi fosse una mera reiterazione delle doglianze già dedotte in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e quindi priva del requisito di specificità. Quanto alla tesi del tentativo di rapina, la Corte l'ha giudicata non dedotta in appello e comunque manifestamente infondata, ribadendo che nella rapina impropria la consumazione richiede la sola sottrazione e non anche l'impossessamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    comma terzo, nn. 1 e 3-bis

    Le aggravanti contestate sono state oggetto di doglianza, ma la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito che le aveva esaminate e mantenute.

  • art. 624-bis c.p.

    La richiesta di riqualificazione del fatto in furto in abitazione è stata ritenuta infondata nel contesto della rapina impropria contestata.

  • art. 610 c.p.

    La richiesta di riqualificazione in violenza privata è stata esclusa dalla Corte di merito e la censura è stata riproposta in cassazione senza esito.

  • art. 116 c.p.

    La doglianza relativa all'attenuante è stata ritenuta già esaminata e correttamente disattesa in appello.

  • art. 628, primo comma, c.p.

    La Corte richiama la distinzione tra rapina propria e rapina impropria per affermare che, in quest'ultima, la consumazione non richiede l'impossessamento.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello e specificamente disattesi dal giudice di merito, senza un reale confronto critico con la motivazione impugnata.
  • Le censure che si risolvono in una diversa e alternativa rivalutazione del compendio probatorio, senza evidenziare vizi logici o giuridici della decisione, difettano del requisito di specificità richiesto in cassazione.
  • Nella rapina impropria la consumazione è integrata dalla sola sottrazione della cosa, non essendo necessario anche l'impossessamento, che invece assume rilievo nella rapina propria.
  • Una nuova questione proposta per la prima volta in cassazione, se non già devoluta al giudice di appello, non può essere utilmente esaminata, salvo che si tratti di motivo rilevabile d'ufficio e nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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